Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine

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Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Abrogato

AG, TG e VS criticano la soppressione delle "Definizioni" in appendice, che a loro avviso agevolavano la visione d'insieme e la comprensione.

AG propone di aggiungere anche un elenco delle abbreviazioni.

BL chiede di aggiungere in appendice (finora “Definizioni”) i criteri unitari a livello nazionale per i livelli d'allerta secondo l'articolo 9a.

Sezione 2: Disposizioni generali

Articolo 3

Art. 3 Preallerta, allerta e revoca dell'allerta

1 Un pericolo probabile o imminente è segnalato agli organi federali, cantonali e comunali competenti con sufficiente anticipo per mezzo di preallerta o allerta. L'allerta può essere accompagnata da informazioni sulle possibili conseguenze dell'evento.

BL e SG insistono sul fatto che tutti gli avvisi d'allerta della Confederazione debbano essere trasmessi per la via di servizio. Non è infatti auspicabile che i Comuni vengano allertati direttamente dalla CENAL o da altri organi federali. I Cantoni sono tenuti a informare i Comuni.

Secondo FR, GR e TG è praticamente impossibile distinguere tra preallerta e allerta. FR e TG chiedono definizioni più chiare, mentre GR propone di rinunciare al concetto di “preallerta” a favore della formulazione "Le autorità e la popolazione sono allertate tempestivamente".

GE ritiene che sostituire il concetto di "preallarme", finora definito sul piano temporale, con il concetto vago di "preallerta" crei solo confusione, soprattutto se si considera che la revisione della LPPC prevede di allertare anche la popolazione.

VS propone di definire “livelli d’avvertimento” i concetti di “preallerta”, “allerta” e “revoca dell’allerta”.

2 L'allerta alla popolazione è prevista solo in caso di necessità; può essere accompagnata da raccomandazioni di comportamento ed è sempre preceduta dall'allerta alle autorità, ad eccezione di casi di particolare urgenza.

AG propone una formulazione più chiara:

" (…); può essere accompagnata da raccomandazioni di comportamento e viene diffusa solo – se il tempo a disposizione è sufficiente – dopo l'allerta alle autorità."

FR chiede di precisare meglio l'intervallo tra l'allerta alle autorità e l'allerta alla popolazione.

GE ritiene che la restrizione "… solo in casi di necessità" sia in contraddizione con la formulazione dell'obbligo di diffusione secondo l'articolo 9 capoverso 2 ORTV, che non prevede alcun margine di valutazione del livello di pericolo. Inoltre, il testo