Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
MTV Network (VIVA) Svizzera SA non trasmette programmi televisivi in diretta, ma solo programmi registrati il giorno precedente. Per questo motivo non può diramare in tempo reale i comunicati ufficiali delle autorità né interrompere il programma in corso. Potrebbe però diffondere testi scorrevoli con i comunicati d'allerta urgenti.
Conformemente alle sue argomentazioni sui capoversi 1-3, la SSR propone le seguenti restrizioni:
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Tutte le emittenti la cui zona di copertura è minacciata da un pericolo sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. L'organo specialistico competente può raccomandare la diffusione immediata [di comunicati d'allerta] qualora sia assolutamente necessario per proteggere la popolazione. Le emittenti sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.
L'Associazione della Stampa svizzera fa espressamente notare che certe regioni, soprattutto di montagna, non sono coperte dalla diffusione mediatica. In queste regioni soltanto la metà della rispettiva area di concessione è coperta dalla diffusione via cavo soggetta all'obbligo di diffusione (must-carry-rule). È vero che le emittenti hanno ottenuto la concessione per la diffusione digitale DBV-T, ma la Confederazione deve fare in modo che sia effettivamente possibile garantire una diffusione conforme all'obbligo di diffusione senza tecnologie e costi supplementari. L'Associazione segnala inoltre che nelle medesime regioni la copertura radiofonica è molto lacunosa a causa dell'elevato numero di gallerie. Per colmare queste lacune sono necessari investimenti.
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Se la situazione lo esige, l'autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovraimpressioni.
Orange Communications SA segnala che la possibilità di estendere l'obbligo di diffusione ai fornitori di servizi di telecomunicazione non è una novità, ma finora non è mai stata sfruttata. Teme che la presente revisione aumenti la probabilità di una tale estensione.
Gli investimenti tecnologici e finanziari sarebbero sproporzionati, poiché il numero di abbonati Orange che ricevono programmi televisivi sul telefono mobile è esiguo (2'500). Soluzioni tecniche così costose devono essere pianificate con largo anticipo. I testi della revisione non chiariscono questi aspetti. Le condizioni devono essere discusse con tutti i fornitori per tenere conto delle particolarità individuali. Occorre inoltre accordare abbastanza tempo per l'applicazione dell'obbligo di diffusione.
Orange fa notare che una delimitazione regionale della diffusione non è possibile. Gli avvisi disturberebbero quindi molti clienti non minacciati dai pericoli.
Orange propone la seguente formulazione:
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Se la situazione lo esige, l'autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovraimpressioni; sempre che dispongano dell'infrastruttura necessaria e che ciò sia tecnicamente o economicamente fattibile a condizioni ragionevoli. L'autorità competente o l'organo specializzato definisce in anticipo le modalità d'applicazione di questa disposizione d'intesa con i fornitori di servizi di telecomunicazione.
La SSR propone di cancellare "o l'organo specialistico" nel capoverso 5.