Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati

La CCPCS ritiene che il numero previsto di comunicati d'allerta (fino a 300) non sia accettabile. Per diramare un avviso di temporale, la SSR sarebbe costretta a interrompere subito i programmi radiofonici. ICARO dovrebbe limitarsi, come finora, a comunicati d'allarme che concernono un pericolo immediato e chiaramente ravvisabile per la popolazione. I comunicati con carattere di previsione non rientrano in questa categoria (non è possibile prevedere con sufficiente precisione i temporali). La collaborazione tra polizia e SSR, che finora si è dimostrata valida, non dovrebbe essere gravata da oneri supplementari insensati.

La CCPCS ritiene giusto che gli organi specialistici possano trasmettere direttamente i loro comunicati e messaggi d'allerta (ai media), ma non attraverso l'iter preferenziale e prioritario di ICARO.

Fa notare che per le notifiche di terremoto è disponibile un canale d'informazione diretto tra il SSS e la SSR. Come finora, è possibile diramare via radio l'informazione per sgravare le centrali di chiamate d'emergenza (non è necessario interrompere i programmi).

3L'autorità o l'ente che ordina la diffusione secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestivamente e dettagliatamente.

La SSR chiede di cancellare "o l'ente" nel capoverso 3.

ZG fa notare che una nuova definizione dell'obbligo di coordinamento della CENAL richiede un adattamento di questo capoverso.

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Tutte le emittenti la cui zona di copertura potrebbe essere colpita da un pericolo sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasione. Le emittenti sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.

Nell'interesse pubblico, BL è contrario di limitare l'obbligo di diffusione "durante il loro tempo di trasmissione" poiché si tratta di proteggere vite umane. I comunicati urgenti ecc. devono essere trasmessi anche durante la notte e i fine settimana. Occorre definire entro quale tempo minimo le emittenti devono diffondere le istruzioni di comportamento al di fuori dei tempi di trasmissione.

TG ritiene che tutte le emittenti debbano essere obbligate a diffondere comunicati d'allerta. La restrizione ai pericoli regionali, formulata nelle spiegazioni, esime i media nazionali (SSR) dall'obbligo di diffondere i relativi comunicati d'allerta. Ciò non è ammissibile, poiché essi sono i principali media per la diffusione dei comunicati. TG propone di obbligare le emittenti televisive a diffondere testi scorrevoli nelle trasmissioni preprogrammate o che non si possono interrompere.

TG propone inoltre di obbligare anche i fornitori di notizie sul web o su telefoni cellulari a diffondere i comunicati d'allerta. Anche il TI propone un'aggiunta che preveda l'impiego di metodi ormai correntemente usati per la diffusione dell'allerta, per es. l'allertamento via SMS sulla rete GSM di tutti i fornitori di servizi (metodo che è stato sperimentato a Berna nel 2008 e che dovrebbe essere disponibile per tutta la Svizzera).