Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine
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Articolo 8
Art. 8 Revoca dell’allarme e delle istruzioni di comportamento
Gli allarmi e le istruzioni di comportamento devono essere revocate dall'autorità che ha diffuso l'allarme; questa deve comunicare la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento via radio e tramite altri media.
VS chiede di sostituire "par la radio" con "par l’intermédiaire de la radio" nel testo francese.
Articolo 8a
Art. 8a Obblighi di diffusione
Gli obblighi di diffusione delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di servizi di telecomunicazione sono disciplinati nella pertinente legislazione.
GR propone di abrogare quest'articolo poiché serve da informazione, ma non contiene alcuna novità rispetto all'articolo 9 dell'ORTV.
I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) fanno notare che l'estensione dell'obbligo di diffusione ai FST comporta difficoltà tecniche e finanziarie (vedi prese di posizione sull'art. 9 ORTV).
Sezione 3: Disposizioni particolari inerenti a pericoli naturali e pericoli associa-
ti a impianti nucleari e di accumulazione
Articolo 9
Art. 9 Preallerta e allerta in caso di pericoli naturali
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In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione (organi specialistici) sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e le raccomandazioni di comportamento destinate alla popolazione:
a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSviz-
zera);
b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM);
c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV);
d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).
Numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva condividono esplicitamente l'introduzione dell'allerta alla popolazione (Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA, Commissione per la protezione contro le piene KOHS dell'Associazione svizzera di economia delle acque ASEA, GE), la scelta compiuta (Pool svizzero di esperti in pericoli naturali FAN, KHOS, GE) e la citazione chiara e definitiva degli organi federali competenti (FAN, KHOS, GE, JU).
AG propone di precisare le competenze per la diffusione di raccomandazioni di comportamento: