Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine
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Articolo 9b
Art. 9b Notifiche di terremoto
1 In caso di terremoto, il SSS quale organo specialistico della Confederazione è responsabile di trasmettere le notifiche di terremoto alle autorità e alla popolazione.
GL, GR, LU, NW, SG e UR chiedono che anche le notifiche di terremoto vengano diffuse alle autorità e alla popolazione dalla Centrale d'allarme (vedi commento sull'art. 9 cpv. 1). VS propone la seguente formulazione:
1
In caso di sisma maggiore, il Servizio sismologico svizzero (SSS) è responsabile di avvisare gli organi specialistici e la popolazione.
2 Le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche di terremoto ufficiali della Confederazione e possono essere completate con raccomandazioni di comportamento.
FR ritiene che la definizione "notifica di terremoto" possa generare confusione. È opportuno precisare che le notifiche del Servizio sismologico svizzero (SSS) concernono innanzitutto le possibili repliche (scosse d’assestamento) e i comportamenti da adottare dopo un sisma. VS propone la seguente formulazione:
2
La notifica di terremoto deve essere formulata in modo da essere identificata come comunicato ufficiale della Confederazione e può essere completata con raccomandazioni di comportamento.
3 Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità
del terremoto.
AG ritiene che l'intensità del terremoto debba essere espressa in gradi Richter (secondo la scala della magnitudo) e propone la seguente formulazione:
3 Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto secondo la scala della magnitudo.
OW propone di integrare i capoversi 1 e 3 nell'articolo 9 e di spostare nella sezione 5 le parti concernenti le competenze (vedi anche il commento di OW sull'art. 9, cpv. 1,2 e 4). VS propone la seguente formulazione:
3
Per quantificare l'intensità dei sismi notificati, il SSS applica la scala della magnitudo Richter.
Articolo 10
Art. 10 cpv. 2 lett. a
2Essi annunciano il raggiungimento dei criteri immediatamente:
a. all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);