Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine
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re in modo ragionevole l’obbligo di diffusione. Altrimenti l’azienda non sarebbe in grado di coprire i costi per il personale e gli impianti.
A differenza del Cantone, il dipartimento dell'ambiente di SZ esprime alcune riserve. Se è obbligatorio diffondere "le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5" (lettera c), ci si devono attendere falsi allarmi soprattutto per i movimenti di masse geologiche, a meno che queste allerte siano formulate in modo così generale da poter anche rinunciare alla loro diffusione. L'allerta in caso di movimenti di masse geologiche dovrebbe essere diffusa in modo molto restrittivo e solo d'intesa con gli organi specialistici cantonali.
È necessario riesaminare molto criticamente la definizione dei comunicati d'allerta che devono essere diramati. La Confederazione dovrebbe concentrarsi sulla raccolta, sulla preparazione e sulla messa a disposizione delle basi decisionali sotto forma di dati meteo e garantire un elevato standard qualitativo in questo campo.
Per quanto concerne la preallaerta, l'allerta e le raccomandazioni e istruzioni di comportamento, la Confederazione dovrebbe limitarsi a emanare raccomandazioni e indicazioni generali all'attenzione dei Cantoni. La loro applicazione spetta ai Cantoni.
In base alle spiegazioni relative l'Ordinanza sulla radiotelevisione, si prevedono da 165 fino a 300 comunicati d'allerta all'anno. Secondo il Canton SZ, un simile volume di comunicati d'allerta, che spesso si rivelano falsi allarmi per i motivi succitati, potrebbe minare la credibilità dell'allerta presso la popolazione. Per quanto concerne i movimenti di masse geologiche, occorre precisare che questi eventi possono verificarsi anche indipendentemente da situazioni meteorologiche critiche. Una frana può cadere anche in una giornata di bel tempo, senza che sia preceduta o accompagnata da condizioni meteorologiche critiche. Se i comunicati sono troppo frequenti, si rischia di perdere credibilità presso la popolazione e di rendere più difficile l'applicazione dei provvedimenti da parte delle autorità comunali e cantonali.
OW ritiene che la formulazione "altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3…" nel capoverso 2 lettera c sia troppo ampia e provochi un aumento eccessivo del numero dei comunicati d'allerta, con una conseguente desensibilizzazione della popolazione. OW e TI propongono di limitarsi ai messaggi d'allerta dei livelli 4 e 5.
SG propone di applicare la sua scala dei pericoli, basata sui tre colori del semaforo:
2 In caso pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:
a+b. valanghe/terremoti del livello 3 (rosso)
c. altre allerte dei livelli 2 + 3 (arancione + rosso)
La SSR ritiene che l'obbligo di diffusione già a partire dal livello d'allerta 3 sminuisca lo scopo dell'allarme. Un pericolo acuto per la popolazione sussiste solo a partire dal livello d'allerta 5. L'obbligo di diffusione è quindi giustificato solo a partire da tale livello. Un numero eccessivo di comunicati d'allerta (spesso superflui) comprometterebbe la continuità, la struttura e l'autonomia del suo palinsesto. La SSR teme inoltre conflitti con le proprie trasmissioni meteo, poiché i comunicati ufficiali d'allerta non urgenti non verrebbero letti durante i notiziari. Essa propone pertanto la seguente formulazione per il capoverso 2:
2 Gli organi specialistici competenti trasmettono alle autorità cantonali competenti secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. a e lett. b gli avvisi ufficiali in caso di pericoli naturali e le notifiche di terremoto del livello 5 da diffondere.