Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine

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GR condivide questa opinione e chiede di includere anche la realizzazione dei sistemi di telecomando nei costi assunti dalla Confederazione. Ciò dovrebbe essere menzionato esplicitamente o perlomeno confermato nell'articolo.

Articolo 21 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 21 cpv.1

1

I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

AG rammenta che gli impianti tecnici non servono alla protezione civile, bensì alla diffusione dell'allarme e propone la seguente formulazione per il capoverso 1:

1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari per la diffusione dell'allarme. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

6.2. Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) I membri dell'Associazione delle radio private svizzere (ASRP) si lamentano spesso di non essere equamente informati sugli eventi importanti. Per questo motivo sono favorevoli alla revisione proposta. Anche la Belcom SA (Radio 24 e Tele Züri) approva senza riserve la revisione.

Articolo 9

Art. 9 Obblighi di diffusione

1 Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:

a. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete ai Cantoni;

b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete alla Confederazio-

ne, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL);

c. i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficia-

le) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).

Analogamente alla modifica dell'articolo 9 dell'OAll, ZG chiede (con il sostegno di FR, GL, GR, NW, SG, ZG) di designare la CENAL come organo mediatore dell'allerta ufficiale e propone la seguente formulazione:

1 Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare: ….

b. (…) compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale tramite la CENAL e /o la CENAL nei casi urgenti.

c. gli organi federali competenti tramite la CENAL in caso di eventi ... (s'intende presumibilmente: in caso d'allarme concernente pericoli naturali …)