Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine

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tà).

4

Gli organi specialistici regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti:

a. gli iter di notifica;

b. la collaborazione tra Confederazione e Cantoni;

c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.

GE esprime la necessità di delimitare più chiaramente i compiti dei Cantoni e quelli degli organi specialistici della Confederazione. Teme soprattutto che quest'ultimi diffondano l'allerta alla popolazione senza conoscere le condizioni locali e cita un esempio corrispondente. Per diffondere messaggi d'allerta affidabili e completi alla popolazione, è necessario tenere conto dell'analisi locale e regionale degli organi cantonali di condotta.

UR, LU, NW e SG auspicano che, conformemente alla funzione della CENAL definita nel capoverso 3, rientrino nei compiti della CENAL anche gli accordi con i Cantoni previsti dal capoverso 4 lettere a - c. SG propone la seguente formulazione:

4

La CENAL regola, d'intesa con gli organi specialistici e gli organi cantonali competenti: (….)

VS propone la seguente precisazione:

4 Gli OSF regolano i seguenti punti, d'intesa con gli organi competenti e specialistici dei Cantoni: (…)

5 I Cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli organi specialistici.

GE condivide questo capoverso e ne sottolinea la necessità. Gli organi specialistici federali devono poter emanare (d'intesa con quelli cantonali) un'allerta valida a livello generale, ma i Cantoni devono poter mantenere la competenza per la diffusione dell'allerta a livello regionale.

A questo proposito SG propone di sostituire "organi specialistici" con "CENAL" nei capoversi 1, 2 e 4.

VS propone la seguente formulazione:

5 I Cantoni completano e precisano, se necessario, l’allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli OSF.

Articolo 9a

Art. 9a Livelli di allerta

1 Per l'allerta secondo l'articolo 9 gli organi specialistici impiegano una scala con cinque livelli di pericolo:

Livello 1: pericolo nullo o debole

Livello 2: pericolo moderato

Livello 3: pericolo marcato

Livello 4: pericolo elevato

Livello 5: pericolo molto elevato

OW e molti altri Cantoni sono favorevoli all'introduzione di una scala d'allerta uniforme per tutti i pericoli naturali, poiché questa agevolerebbe la valutazione di eventi imminenti e contribuirebbe in modo sostanziale a migliorare l'allerta in caso di pericoli naturali.