Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
SG propone la seguente formulazione:
c. (…) la CENAL in collaborazione con i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).
UR propone di sostituire il capoverso 1 lettera c con la seguente formulazione:
Nell'ambito del Single Point of Contact SPOC, è indispensabile integrare la CENAL nel processo per la trasmissione alla popolazione di comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni di comportamento nonché di comunicati d'allerta ufficiali in caso di pericoli naturali e notifiche di terremoto.
FR, GL, LU, OW, SZ, TG e ZG condividono la proposta di UR.
La SSR menziona ICARO e il collegamento con VULPUS. Essa propone di rafforzare ICARO e di diffondere i comunicati ufficiali d'allerta in caso di pericoli naturali attraverso i medesimi canali collaudati. Ciò renderebbe più coerente il processo di lavoro delle emittenti radiofoniche.
La SSR propone di delegare esclusivamente alla CENAL il coordinamento e la diffusione dei comunicati d'allerta in caso di pericoli naturali. Gli organi specialistici dovrebbero limitarsi a consigliare alla CENAL quando e come dare l'allerta (raccomandazioni di comportamento incluse). Propone pertanto di cancellare la lettera c del capoverso 1.
Anche la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) menziona ICARO e insiste sulla necessità di continuare a diffondere i comunicati urgenti tramite ICARO e non direttamente attraverso altri partner. I corpi cantonali di polizia non devono essere esclusi. I comunicati d'allarme che richiedono un'interruzione immediata dei programmi devono rimanere di competenza della polizia. In sintesi, la CCPCS chiede che gli avvisi urgenti e i comunicati d'allarme vengano diffusi esclusivamente con VULPUS via ICARO e tramite le centrali cantonali d'emergenza/d'intervento. Non dovrebbero essere ammessi altri partner, la cui competenza informativa (attraverso altri canali) non verrebbe tuttavia limitata.
2In caso di pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:
a. avvisi di pericolo valanga del livello 5;
b. allerte e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5;
c. le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5.
Il Pool svizzero di esperti in pericoli naturali (FAN) e numerosi Cantoni condividono senza riserve l'obbligo di diffusione dei comunicati ufficiali d'allerta in caso di pericoli naturali. Altri partecipanti all'indagine conoscitiva lo condividono con qualche riserva o propongono modifiche.
La Commissione federale di esperti in materia di valanghe e caduta di pietre (CEVCP) ritiene che il capoverso 2 sia formulato in modo troppo vago. Definire come soglia d'allarme un intervallo di tre livelli è troppo impreciso e approssimativo per un'ordinanza. La CEVCP suggerisce pertanto di menzionare in questa sezione solo dove (in quale atto giuridico o documento) sono disciplinate le soglie d'allarme dettagliate.
La REGAS SA spiega la sua attività e ritiene che l’elaborazione diretta di pagine Teletext da parte delle amministrazioni comunali di Spiez e Wimmis (Stato maggiore comunale di condotta / organizzazione di catastrofe) consenta di realizzare e applica-