Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
Articolo 17 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)
Art. 17 Comuni
I Comuni garantiscono l’allarme alla popolazione secondo le disposizioni. Assicurano la prontezza d’impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d’allarme.
Secondo LU, NW, SZ e ZG, i Comuni devono garantire che sia possibile dare l'allarme alla popolazione conformemente alle disposizioni federali e cantonali vigenti. I Comuni devono assicurare, secondo le disposizioni cantonali, la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei dispositivi d'allarme nonché la pianificazione dell'impiego dei mezzi d'allarme a livello comunale.
La responsabilità per la prontezza d'impiego e la manutenzione dei dispositivi d'allarme variano da un Comune all'altro. Oltre alla disponibilità tecnica dei dispositivi, è importante regolare anche l’obbligo di una pianificazione d’emergenza (pianificazione dell'impiego dei mezzi d'allarme). Ciò corrisponde all'articolo 20 capoverso 1.
I Cantoni summenzionati propongono la seguente modifica:
I Comuni garantiscono l’allarme alla popolazione. Assicurano secondo le disposizioni cantonali la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme nonché la pianificazione dell'impiego dei mezzi d'allarme a livello comunale. (vedasi anche art. 20 cpv. 1)
AG chiede di citare anche le regioni oltre ai Comuni.
Le Regioni/i Comuni garantiscono l’allarme alla popolazione secondo le disposizioni. Assicurano la prontezza d’impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d’allarme.
Articolo 18
Art. 18 cpv. 2
2
Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall'IFSN.
In merito a questo articolo non sono pervenute prese di posizione.
Articolo 20 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)
Art. 20
1
La Confederazione si assume i costi dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l'installazione e il rimodernamento).
2
I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione.
3Gli esercenti degli impianti di accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi d'allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.
TG ritiene che questo articolo non sia conforme alla NPC. Secondo l'articolo 43 lettera a della LPPC, la Confederazione provvede a garantire i sistemi per dare l’allarme alla popolazione. Essa è quindi responsabile per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di questi dispositivi.
Il capoverso 1 dell'articolo 20, "si assume i costi dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l'installazione e il rimodernamento)", è troppo restrittivo poiché non contempla i costi d'esercizio e di manutenzione secondo la pratica attuale di finanziamento (70'000 franchi all'anno).