Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 26 pagine

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2Se il pericolo è imminente, la popolazione residente nella zona d'inondazione, raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena in caso di rottura totale dell'impianto d'accumulazione (zona contigua), è in seguito allarmata con il segnale d'allarme «Allarme acqua». Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l’«Allarme generale», la popolazione nella zona contigua è allarmata solo con il segnale d’allarme «Allarme acqua», ripetuto una volta.

FR ritiene che la formulazione "Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l’«Allarme generale»" non sia abbastanza chiara. A suo avviso è importante definire con precisione le condizioni nelle quali non è possibile dare l'allarme generale.

GL spiega che per esperienza la popolazione non reagisce ai falsi allarmi acqua non preceduti dal segnale d'allarme generale. Dare l'allarme solo con il segnale d'allarme acqua sarebbe quindi una procedura da scartare.

Articolo 14 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 14 Protezione dei segnali d’allarme

Le sirene fisse e mobili possono essere utilizzate unicamente per dare l’allarme alla popolazione per mezzo dei segnali d’allarme previsti dagli articoli 12 e 13 della presente ordinanza.

In caso d'emergenza, i pompieri dei Comuni rurali vengono allertati tramite il segnale d'allarme Cis-Gis emesso dalle sirene fisse. SH chiede pertanto di completare l'articolo 14 nel modo seguente:

I Cantoni possono autorizzare i pompieri a utilizzare il segnale d'allarme Cis-Gis.

Sezione 5: Organizzazione e competenze

Dopo aver analizzato gli articoli 15 - 21, GR ritiene che gli obblighi per i privati, i Comuni e i Cantoni, la ripartizione dei compiti tra privati, Comuni e Cantoni, le disposizioni sull'assunzione dei costi e sull'uso di proprietà altrui in funzione del grado d'ingerenza richiedano formalmente una base legale.

Articolo 16 (non è parte integrante dei testi dell'indagine conoscitiva)

Art. 16 cpv. 4 e 5

4

Garantiscono [Cantoni] che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere azionate, tutte insieme o nei singoli settori nella zona 2, tramite il telecomando centralizzato.

5

Informano la popolazione che risiede nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari e nella regione a rischio d'inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli impianti d'accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.

AG fa notare che il testo dei capoversi 4 e 5 deve tenere conto della nuova Ordinanza sull'organizzazione federale d'intervento in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ONBCN).