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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine

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LF sugli agenti terapeutici

c. ai vantaggi pecuniari accordati sotto forma di sconti o di rimborsi all’acquisto di medicamenti, purché:

1. siano registrati nei giustificativi, nella contabilità e nei libri di commercio delle persone e organizzazioni di cui all’articolo 57a capoverso 1; e

2. siano trasferiti ai consumatori o ai loro assicuratori.

d. all’offerta, limitata nel tempo, di un numero esiguo di campioni non destinati alla vendita.

Art. 57c (nuovo) Obbligo di dichiarare

1 Le persone che prescrivono, dispensano o utilizzano agenti terapeutici e le organizzazioni che impiegano queste persone sono tenute a dichiarare alla loro clientela, in modo adeguato:

a. le loro partecipazioni in aziende che fabbricano o immettono in commercio medicamenti;

b. le loro attività in organi di direzione, di sorveglianza, di consulenza e simili di tali aziende, nonché le loro attività di consulenza o perizia svolte per conto di queste;

c. le partecipazioni di simili aziende nei loro studi medici, nelle loro farmacie o nelle loro organizzazioni.

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

Art. 58 cpv. 1, 4 e 5

1 L’Istituto e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge sorvegliano, nei limiti delle loro competenze, la legalità della fabbricazione, dello smercio, della dispensazione e della pubblicità di agenti terapeutici. Verificano, per mezzo di ispezioni periodiche, se i requisiti per le autorizzazioni sono ancora adempiuti.

4 L’Istituto e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge possono prelevare gratuitamente i campioni necessari a tal fine nonché richiedere le informazioni o i documenti indispensabili e qualsiasi altro sostegno.

5 I Cantoni notificano all’Istituto o all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), a seconda delle competenze, tutti gli avvenimenti, le conoscenze e le contestazioni constatati nell’ambito delle loro attività di sorveglianza. L’Istituto o l’UFSP prendono i necessari provvedimenti amministrativi. In caso di pericolo grave e immediato per la salute anche i Cantoni possono prendere i necessari provvedimenti amministrativi.

Art. 59 cpv. 3 e 5-7 (nuovi)

3 Chi, a titolo professionale, dispensa agenti terapeutici o li utilizza su persone o animali o è autorizzato a farlo in qualità di operatore sanitario deve notificare all’Istituto i fenomeni o gli effetti indesiderati gravi o fino allora sconosciuti, le