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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine

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LF sugli agenti terapeutici

questa è stata accordata in contraddizione con l’articolo 140n oppure se contraddice a posteriori l’articolo 140n.

2 Chiunque può chiedere all’Istituto di revocare la proroga della durata di protezione di un certificato.

Art. 140s (nuovo)

F. Procedura,1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di proroga della durata di protezione registro,

pubblicazioni dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni

dell’Istituto.

2 Esso tiene conto della regolamentazione nella Comunità europea.

Titolo prima dell’art. 140t

Capo 3: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 140t (nuovo)

1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

2 Gli articoli 140a capoverso 2 e 140b - 140m sono applicabili per analogia.

3 I principi attivi sono sostanze e microorganismi, compresi virus, con effetti generici o specifici

a) contro organismi nocivi,

b) su vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.

Art. 149 (nuovo)

F. Disposizioni In deroga all’articolo 140o, per cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del transitorie della

modifica del ... ... della presente legge la richiesta di proroga della durata di protezione di un della legge sui certificato già rilasciato va presentata al più tardi sei mesi prima della scadenza del brevetti

certificato.

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 193723

Art. 102 cpv. 2

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquieso 322septiescapoverso 1 oppure di un reato secondo l’articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 198624contro la

23 RS 311

24 RS 241