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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
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LF sugli agenti terapeutici
Art. 80 Responsabilità
1 La responsabilità dell’Istituto, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da esso incaricate è retta dalla legge federale del 14 marzo 19588 sulla responsabilità.
2 L’Istituto e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:
a. hanno violato importanti doveri d’ufficio;
b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza sulla base della presente legge.
Titolo prima dell’art. 81a
Sezione 6: Indipendenza e vigilanza
Art. 81a (nuovo)
1 L’Istituto esercita la sua attività di sorveglianza in modo autonomo e indipendente.
2 Sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
3 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:
a. nominando i membri e il presidente del Consiglio d’Istituto;
b. approvando la nomina del direttore;
c. nominando l’Ufficio di revisione;
d. approvando la relazione sulla gestione;
e. verificando annualmente se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti;
f. deliberando il discarico del Consiglio d’Istituto.
4 Il Consiglio federale può consultare i documenti commerciali dell’Istituto e chiedere informazioni in merito alla sua attività.
5 Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.
Art. 82 cpv. 1
1 Il Consiglio federale e l’Istituto eseguono la presente legge per quanto la stessa ne dichiari competente la Confederazione. All’UFSP compete l’esecuzione del divieto di promettere e accettare vantaggi pecuniari e dell’obbligo di dichiarare di cui agli articoli 57a-57c. Il Consiglio federale può trasmettere ad altre autorità singoli compiti dell’Istituto o dell’UFSP.