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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
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LF sugli agenti terapeutici
Titolo prima dell’art. 77
Sezione 5: Gestione finanziaria e relazione sulla gestione,
Art. 77 Mezzi finanziari
1 La Confederazione e i Cantoni possono conferire all’Istituto un capitale di dotazione senza interessi.
2 L’Istituto finanzia le sue uscite segnatamente mediante:
a. le indennità versate dalla Confederazione per le prestazioni di cui all’articolo 69 capoverso 1, nella misura in cui il loro costo non sia coperto da emolumenti;
b. le tasse e gli emolumenti di cui all’articolo 65;
c. i compensi per i servizi forniti ad altre autorità e a organizzazioni internazionali.
3 L’impiego dei mezzi di cui al capoverso 2 lettere a e b è deciso nell’ambito dell’approvazione degli obiettivi strategici.
Art. 78 Rendiconto
1 Il rendiconto dell’Istituto mostra in modo completo la situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.
2 Rispetta i principi generali di essenzialità, comprensibilità, continuità ed espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.
3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione dedotte dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per il rendiconto dell’Istituto.
Art. 78a (nuovo) Relazione sulla gestione
La direzione redige la relazione sulla gestione. Sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni7 concernenti la relazione sulla gestione nelle società anonime.
Art. 79 Riserve
1 Le riserve eventualmente costituite sono impiegate dall’Istituto per finanziare investimenti futuri o per coprire possibili perdite.
2 Qualora l’entità delle riserve superi la metà di un preventivo annuale, le tasse e gli emolumenti sono ridotti.
7 RS 220