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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine

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LF sugli agenti terapeutici

b. l’immissione in commercio del prodotto come medicinale in Svizzera è stata autorizzata e l’informazione sul medicinale riporta i risultati degli studi eseguiti nel rispetto di un piano d’indagine pediatrica approvato in base:

1. al regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 200621, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004; oppure

2. all’articolo 54a LATer.

2 La durata di protezione di un certificato può essere prorogata una sola volta.

3 Per provare che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a numero 1 e b numero 1 sono soddisfatte, occorre presentare un’autorizzazione rilasciata nello Spazio economico europeo, nella quale è stata inclusa una dichiarazione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 200622, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004.

Art. 140o (nuovo)

B. Termine per il1 La richiesta di proroga della durata di protezione del certificato può essere deposito della

domanda presentata al più presto al momento della richiesta di un certificato e al più tardi 2

anni prima della sua scadenza, ma non oltre 6 mesi dopo la prima autorizzazione di cui all’articolo 140n capoverso 3.

2 In caso di inosservanza del termine, l’Istituto dichiara la richiesta irricevibile.

Art. 140p (nuovo)

C. L’Istituto autorizza la proroga della durata di protezione del certificato mediante Autorizzazione

iscrizione nel registro dei brevetti.

Art. 140q (nuovo)

D. Tassa La proroga della durata di protezione di un certificato è soggetta al pagamento di

una tassa.

Art. 140r (nuovo)

E. Revoca1 L’Istituto può revocare la proroga della durata di protezione di un certificato, se

GU L 378 del 27.12.2006 pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1902/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20). GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1902/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20).