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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
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LF sugli agenti terapeutici
3 Le domande per avviare la procedura di omologazione di cui agli articoli 9-15 vanno presentate entro cinque anni dal rilascio dell’omologazione di cui al capoverso 1. L’omologazione provvisoria di cui al capoverso 1 è valida fino al termine di questa procedura. L’omologazione provvisoria decade se non viene presentata alcuna domanda per avviare una procedura di omologazione.
II
Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.