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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine

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LF sugli agenti terapeutici

2 Può revocare la decisione d’omologazione o adeguarla alle mutate circostanze.

Art. 18 cpv. 1 periodo introduttivo (concerne solo il testo tedesco)

Titolo prima dell’art. 23

Sezione 4: Smercio, prescrizione, dispensazione e utilizzazione

Art. 23 cpv. 3

3Abrogato

Art. 23a (nuovo) Attribuzione dei medicamenti a singole categorie

1 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di classificazione. Sulla base di questi criteri e tenendo conto delle competenze specifiche dei gruppi professionali autorizzati alla dispensazione, l’Istituto assegna ogni medicamento da esso omologato a una determinata categoria.

2 L’Istituto verifica l’attribuzione di un medicamento a una determinata categoria, con frequenza periodica o su domanda, e l’adegua allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 24 cpv. 1 lett. b, c e cpv. 1bis (nuovo)

1 Possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica:

b. abrogata

c. specialisti con una formazione corrispondente, sotto il controllo di persone di cui alla lettera a o all’articolo 25a.

1bis I farmacisti possono dispensare medicamenti caratterizzati in maniera particolare e soggetti a prescrizione medica, se la dispensazione è documentata. Il Consiglio federale determina forma e portata dell’obbligo di documentazione. La dispensazione da parte degli specialisti di cui al capoverso 1 lettera c non è ammessa.

Art. 25 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3−5

1 Possono dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione medica:

a. i farmacisti;

b. i droghieri con diploma federale;

3 L’Istituto definisce le categorie di medicamenti che possono essere dispensati dalle persone di cui al capoverso 1 lettera c.

4Abrogato