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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
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LF sugli agenti terapeutici
2 Può revocare la decisione d’omologazione o adeguarla alle mutate circostanze.
Art. 18 cpv. 1 periodo introduttivo (concerne solo il testo tedesco)
Titolo prima dell’art. 23
Sezione 4: Smercio, prescrizione, dispensazione e utilizzazione
Art. 23 cpv. 3
3Abrogato
Art. 23a (nuovo) Attribuzione dei medicamenti a singole categorie
1 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di classificazione. Sulla base di questi criteri e tenendo conto delle competenze specifiche dei gruppi professionali autorizzati alla dispensazione, l’Istituto assegna ogni medicamento da esso omologato a una determinata categoria.
2 L’Istituto verifica l’attribuzione di un medicamento a una determinata categoria, con frequenza periodica o su domanda, e l’adegua allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 24 cpv. 1 lett. b, c e cpv. 1bis (nuovo)
1 Possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica:
b. abrogata
c. specialisti con una formazione corrispondente, sotto il controllo di persone di cui alla lettera a o all’articolo 25a.
1bis I farmacisti possono dispensare medicamenti caratterizzati in maniera particolare e soggetti a prescrizione medica, se la dispensazione è documentata. Il Consiglio federale determina forma e portata dell’obbligo di documentazione. La dispensazione da parte degli specialisti di cui al capoverso 1 lettera c non è ammessa.
Art. 25 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3−5
1 Possono dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione medica:
a. i farmacisti;
b. i droghieri con diploma federale;
3 L’Istituto definisce le categorie di medicamenti che possono essere dispensati dalle persone di cui al capoverso 1 lettera c.
4Abrogato