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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine

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LF sugli agenti terapeutici

Art. 67a (nuovo) Banca dati

1 Per rendere più sicura l’utilizzazione dei medicamenti, il Consiglio federale può prevedere una banca dati, nella quale raccogliere informazioni specifiche sulla prescrizione e la dispensazione di medicamenti in determinate fasce di popolazione. Questa banca dati non può contenere dati personali.

2 A tale scopo il Consiglio federale può obbligare gli operatori sanitari a raccogliere questo tipo di informazioni e a comunicarle in forma anonima al servizio incaricato della gestione della banca dati.

3 Il Consiglio federale:

a. stabilisce le categorie delle informazioni da raccogliere, la portata e la forma degli obblighi di notifica e le autorizzazioni di accesso e di trattamento dei dati;

b. designa il servizio incaricato, di volta in volta, di gestire la banca dati;

c. disciplina la valutazione della banca dati, istituisce commissioni specializzate e designa esperti incaricati di valutare le informazioni raccolte;

d. disciplina la pubblicazione delle conoscenze ricavate dalla valutazione delle informazioni raccolte.

Art. 69 cpv. 1 e 2

1 L’Istituto adempie i compiti trasmessigli secondo la legge e i compiti assegnatigli dal Consiglio federale nell’ambito degli obiettivi strategici.

2 Esso può fornire servizi a titolo oneroso ad altre autorità e organizzazioni internazionali, a condizione che tali servizi siano strettamente legati ai compiti affidatigli dalla legge, non ne pregiudichino l’adempimento, non falsino la concorrenza e permettano, complessivamente, di coprire almeno i costi che generano.

Art. 70 Obiettivi strategici

1 Su proposta del Consiglio d’Istituto, il Consiglio federale approva gli obiettivi strategici dell’Istituto per un periodo di quattro anni.

2 Gli adeguamenti resi necessari dalla verifica effettuata annualmente dal Consiglio d’Istituto vanno pure sottoposti al Consiglio federale per approvazione.

Art. 71 Organi

1 Gli organi dell’Istituto sono:

a. il Consiglio d’Istituto;

b. la Direzione;

c. l’Ufficio di revisione.

2 Una persona può appartenere a uno solo degli organi di cui al capoverso 1.