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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
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LF sugli agenti terapeutici
b. dispositivi medico-diagnostici in vitro e dispositivi di cui all’allegato II della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 199812, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c. dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 199013, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
3 Chi agisce a titolo professionale è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
4 Chi agisce per negligenza è punito con una multa fino a 100 000 franchi.
Art. 86b (nuovo) Infrazione al divieto di vantaggi pecuniari
Chi infrange intenzionalmente le disposizioni sulla promessa e l’accettazione di vantaggi pecuniari di cui all’articolo 57a è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 87, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. f - h (nuova) e cpv. 2
Altri reati
1 È punito con una multa fino a 50 000 franchi chi, intenzionalmente:
f. commette un’infrazione ai sensi dell’articolo 86 capoverso 1, pur senza mettere in pericolo concreto la salute delle persone e sempre che la violazione commessa non concerna i medicamenti di cui all’articolo 86a o sempre che questi siano destinati esclusivamente a uso proprio;
g. infrange una decisione presa nei suoi confronti sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo;
h. viola l’obbligo di dichiarare di cui all’articolo 57c.
2 Se nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b, e oppure f l’autore agisce a titolo professionale, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 89 Infrazioni commesse nell’azienda
1 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo esigerebbe provvedimenti d’inchiesta sproporzionati
11 GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).
12 GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 1882/2003/1882/CE (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)
13 GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21)
14 RS 313.0