Progetto
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
LF sugli agenti terapeutici
5 Sulla base di quanto proposto dal Consiglio d’Istituto, il Consiglio federale emana l’ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto.
6 Il Consiglio federale può rinunciare del tutto o in parte alla riscossione di emolumenti per determinati controlli, servizi o autorizzazioni.
Art. 66 cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3−6 (nuovi)
1 Nei limiti delle loro competenze, l’Istituto e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge possono prendere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l’esecuzione della presente legge.
2 Essi possono segnatamente:
3 Possono utilizzare un nome fittizio per ordinare merce presso una persona se:
a. vi è il sospetto che questa fabbrichi, esporti, importi o immetta in commercio illecitamente agenti terapeutici; e se
b. gli accertamenti effettuati in precedenza non hanno dato alcun risultato, non hanno prospettive di riuscita o si rivelano particolarmente difficili.
4 Le autorità doganali sono autorizzate a trattenere alla frontiera o in depositi doganali le spedizioni di agenti terapeutici se vi è il sospetto che, a causa del contenuto della spedizione, il destinatario o il mittente in Svizzera violi le disposizioni concernenti l’importazione, la fabbricazione, l’immissione in commercio o l’esportazione di agenti terapeutici.
5 Le autorità doganali possono rivolgersi alle autorità d’esecuzione. Queste procedono agli ulteriori accertamenti e prendono le misure necessarie. Possono in particolare esigere dal fornitore di servizi postali il nome e l’indirizzo del titolare di una casella postale. In questo caso il fornitore di servizi postali è tenuto a fornire le informazioni richieste.
6 Al più tardi al termine della procedura, le autorità d’esecuzione informano la persona interessata in merito:
a. alle ordinazioni effettuate con un nome fittizio;
b. all’ottenimento di informazioni e al motivo per cui sono state richieste.
Art. 67 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 1bis (nuovo)
1[...]. Esso pubblica informazioni di interesse generale in materia di agenti terapeutici, in particolare su decisioni di omologazione e di revoca, e conoscenze acquisite nell’ambito della sorveglianza del mercato.
1bis L’Istituto può pubblicare, a spese del titolare dell’omologazione e sotto forma di elenco elettronico, le informazioni specializzate e le informazioni destinate ai pazienti (informazioni sul medicamento). Può delegare a terzi l’elaborazione e la gestione dell’elenco.