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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
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LF sugli agenti terapeutici
osservazioni concernenti altri fatti gravi o fino allora sconosciuti nonché vizi di qualità.
5 Le notifiche di cui ai capoversi 1 - 3 devono rispettare le norme della Buona prassi di vigilanza.
6 Il Consiglio federale precisa le norme riconosciute della Buona prassi di vigilanza. A tal fine tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute sul piano internazionale.
7 I collaboratori di persone e organizzazioni che fabbricano, smerciano, prescrivono o dispensano agenti terapeutici sono autorizzati a notificare alle autorità competenti fatti a loro conoscenza che indicherebbero un’infrazione alle disposizioni della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.
Titolo prima dell’art. 61
Sezione 4: Segreto e trattamento dei dati
Art. 62a (nuovo) Trattamento di dati personali
1 Se necessario all’adempimento dei compiti assegnati loro dalla presente legge, i servizi della Confederazione, i servizi dei Cantoni, i centri regionali e terzi incaricati di compiti d’esecuzione possono trattare i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:
a. concernenti la salute e relativi:
1. alla sorveglianza del mercato da parte delle autorità per quel che concerne il sangue e gli emoderivati;
2. allo svolgimento della sorveglianza nell’ambito di notifiche di fenomeni ed effetti indesiderati e di vizi di qualità; o
3. alla verifica di sperimentazioni cliniche nell’ambito di notifiche e mediante ispezioni;
b. concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi o penali:
1. in vista di valutare se, nelle relative domande di autorizzazione, un responsabile tecnico sia adatto a questo compito; o
2. in vista di valutare se un medico sperimentatore sia adatto a svolgere sperimentazioni cliniche.
2 Nella misura del possibile, i dati personali degni di particolare protezione di cui al capoverso 1 lettera a vanno resi anonimi o vanno cifrati.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti:
a. la competenza per il trattamento dei dati;
b. il termine di conservazione dei dati;
c. l’archiviazione e la distruzione dei dati;
d. la sicurezza dei dati.