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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine
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LF sugli agenti terapeutici
all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA15).
2 La presente disposizione e l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte di autorità cantonali.
Art. 90 Perseguimento penale
1 Il perseguimento penale nell’ambito di competenza della Confederazione è condotto dall’Istituto e dall’UFSP secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.
2 Se sulla base della presente legge federale o di altre leggi federali il perseguimento penale spetta a più autorità federali, queste possono accordarsi per riunirlo nelle mani di una sola autorità, purché si tratti degli stessi fatti o esista uno stretto legame oggettivo.
3 I Cantoni sono responsabili del perseguimento penale che rientra nella loro sfera di competenza. Durante la procedura, l’Istituto può esercitare i diritti di un accusatore privato. Il Ministero pubblico della Confederazione comunica all’Istituto l’apertura di una procedura preliminare.
Art. 95b Disposizioni transitorie della modifica del ...
VARIANTE A
Non devono essere omologati secondo la presente legge i medicamenti che erano omologati al momento della sua entrata in vigore, a condizione che siano immessi in commercio esclusivamente nel relativo Cantone e dispensati esclusivamente da persone con una formazione riconosciuta a livello federale e cantonale.
VARIANTE B
1 Su domanda, l’Istituto omologa provvisoriamente un medicamento che era omologato in un Cantone al momento dell’entrata in vigore della presente legge, se:
a. è provato che il medicamento è di alta qualità;
b. si può ragionevolmente presumere che il medicamento non costituisca un pericolo per la sicurezza dei consumatori;
c. si può ragionevolmente presumere che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... 20.., il medicamento si trovava effettivamente in commercio.
2 La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ... 20.. . I medicamenti di cui al capoverso 1 possono restare in commercio sul territorio cantonale fino alla decisione dell’Istituto.
15 RS 313.0
16 RS 313.0
17 RS 313.0