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Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 27 pagine

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LF sugli agenti terapeutici

Art. 73 Direzione

1 La Direzione è l’organo operativo dell’Istituto. È posta sotto la guida di un direttore.

2 Essa ha i compiti seguenti:

a. prende le decisioni conformemente al regolamento d’organizzazione;

b. elabora le basi decisionali per il Consiglio d’Istituto e gli presenta regolarmente un rapporto;

c. rappresenta l’Istituto verso l’esterno;

d. redige il piano di gestione e il preventivo e li sottopone per approvazione al Consiglio d’Istituto;

e. adempie i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

3 Il regolamento d’organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 74 Ufficio di revisione

1 Il Consiglio federale designa l’Ufficio di revisione per un quadriennio. L’incarico può essere rinnovato per un quadriennio supplementare.

2 All’Ufficio di revisione sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sull’Ufficio di revisione della società anonima.

3 L’Ufficio di revisione effettua una revisione ordinaria e sottopone un rapporto al Consiglio d’Istituto in cui lo informa dei risultati delle sue verifiche. Tale rapporto è parte integrante della relazione sulla gestione.

Art. 75 rubrica, cpv. 2-4 (nuovo)

Condizioni d’impiego e indennità versate ai membri del Consiglio d’Istituto

2 Il Consiglio federale emana l’ordinanza sul personale dell’Istituto. Esso tiene conto dell’autonomia di cui l’Istituto necessita per adempire i suoi compiti.

3 Allo stipendio dei membri della direzione dell’Istituto e del personale retribuito in modo analogo, e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone, si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale.

4 Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del Consiglio d’Istituto. Al loro onorario e alle relative condizioni contrattuali si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale.

4RS 220

5 RS 172.220.1

6 RS 172 220.1