Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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ri e l’ufficio d’esecuzione ignorano la moratoria provvisoria, è ancora possibile promuovere un’esecuzione contro il debitore. Quest’ultimo ha però l’opportunità di far valere la concessione della moratoria provvisoria mediante ricorso previsto dalla LEF (art. 17 LEF), interrompendo così l’esecuzione. Se essa si trova già in uno stadio di prosecuzione, il debitore può dar notizia della moratoria provvisoria all’ufficio d’esecuzione. In tal caso la cessione di crediti futuri si estingue soltanto al momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario (cfr. in merito infra, Parte speciale, B./III./4.).

1.4 Rimedi giuridici (art. 293d AP-LEF)

Nel quadro della moratoria provvisoria i creditori non dispongono di alcun rimedio giuridico contro la decisione di concessione della moratoria come tale o contro la decisione di nomina del commissario (art. 293d AP-LEF). Ciò è dovuto al fatto che la procedura di concessione della moratoria provvisoria è unilaterale; i creditori non sono sentiti. Soltanto la decisione definitiva del giudice del concordato può essere impugnata con ricorso (cfr. art. 295b AP-LEF). Un disciplinamento analogo si applica ai provvedimenti superprovvisionali (art. 261 CPC) e alla concessione del sequestro (art. 272 LEF).

2. Moratoria definitiva

2.1 Concessione della moratoria definitiva

a) Udienza e decisione (art. 294 AP-LEF)

Prima che scada la moratoria provvisoria, il giudice del concordato decide in merito all’ulteriore sorte del debitore. A tal fine convoca d’ufficio un’udienza (art. 294 cpv. 1 AP-LEF). Una nuova domanda del debitore o del creditore richiedente non è necessaria. La procedura è retta dall’articolo 244 segg. CPC: come nel diritto vigente, vanno sentiti il debitore e, all’occorrenza, il creditore che ne faccia richiesta. Il giudice può convocare anche altri creditori. Il commissario provvisorio presenta un rapporto orale o scritto. Visto che la decisione si fonda su una valutazione sommaria, l’articolo 294 capoverso 2 AP-LEF ha soltanto un valore dichiaratorio.

Se durante la moratoria provvisoria appare probabile un risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice concede la moratoria in via definitiva (art. 294 cpv. 1 AP-LEF). Tale prospettiva va valutata in base a criteri oggettivi. Qualora si preveda un concordato con abbandono dell’attivo, la procedura concordataria deve tutelare meglio gli interessi dei creditori di quanto non succederebbe in caso di fallimento21. La moratoria definitiva è concessa per altri quattro a sei mesi. Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi (art. 294a AP-LEF).

Se invece non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento (art. 294 cpv. 3 AP-LEF). Non è necessaria una domanda del creditore22.

b) Commissario (art. 295 AP-LEF)

Nel caso in cui la moratoria è concessa a titolo definitivo, il giudice del concordato nomina uno o più commissari (art. 295 cpv. 1 AP-LEF). Se in precedenza è stato nominato un commissario provvisorio, questi può venir riconfermato. Le attribuzioni del commissario corrispondono a quelle previste dal diritto vigente. In particolare egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge (art. 295 cpv. 2 lett. c AP-LEF); agirà in qualità di organo di vigilanza (art. 295 cpv. 2 lett. b AP-LEF) e presenterà i rapporti intermedi (art. 295 cpv. 2 lett. d AP-LEF). L’avamprogetto precisa infine che il commissario deve provvedere ad allestire il concordato (art. 295 cpv. 2 lett. a AP-LEF).

21 Alla stessa stregua anche il diritto vigente: VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 295 N 1.

22 Cfr. anche art. 296b AP-LEF, infra Parte speciale, A./III./2.5.