Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
II. Della sorte dei lavoratori in caso di insolvenza
1. Situazione iniziale
I contratti di lavoro sono rapporti obbligatori di durata per eccellenza, cui si applica dunque la disciplina generale sopra illustrata (art. 211a, 297a AP-LEF). Occorre tuttavia approfondire in quale misura sia necessario tenere conto della tutela speciale del lavoratore prevista dal CO per la procedura di insolvenza, ossia:
-- del trasferimento legale dei rapporti di lavoro in caso di alienazione di un’azienda nonché
della responsabilità solidale dell’acquirente (art. 333 OR);
-- dei diritti speciali di partecipazione di cui beneficiano i lavoratori in caso di licenziamento
collettivo e di alienazione dell’azienda (art. 333a, 335d segg. CO).
2. Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione di un’azienda
2.1 Situazione iniziale
Secondo il diritto vigente, in caso di alienazione dell’azienda i rapporti di lavoro passano per legge all’acquirente. Il nuovo datore di lavoro (ossia l’acquirente dell’azienda) non può opporvisi42. Non è neppure ammissibile limitare contrattualmente la ripresa di singoli rapporti di lavoro.
Tale regolamentazione pone notevoli problemi pratici e sovente ostacola il risanamento delle aziende. In effetti il trasferimento legale e integrale di tutti i rapporti di lavoro può comportare l’impossibilità di trovare un acquirente, circostanza questa che compromette un risanamento e dunque segna irrimediabilmente la soppressione totale di tutti i posti di lavoro. La tutela del lavoratore previsto dal CO si trasforma dunque proprio nel suo contrario.
Non vi è dunque unanimità sull’applicabilità o meno dell’articolo 333 CO nel quadro della procedura di insolvenza43. Anche il Tribunale federale non ha ancora fatto interamente chiarezza: ha comunque deciso che la responsabilità solidale secondo l’articolo 333 capoverso 3 CO non è applicabile in caso di acquisto di un’azienda dalla massa fallimentare del precedente proprietario44. Per il resto, la questione dell’applicabilità dell’articolo 333 CO rimane irrisolta45.
Vista la notevole incertezza giuridica, è opportuno che la legge chiarisca la situazione. In tale contesto occorre garantire che – in caso di un’eventuale esclusione dell’articolo 333 CO – non sia possibile eludere deliberatamente la tutela del lavoratore avviando procedure di insolvenza temerarie46.
42 Secondo l’art. 333 cpv. 1 CO il lavoratore ha invece il diritto di opporsi a tale trasferimento.
43 Contro l’applicabilità: CAMPONOVO RICO. A, Übernahme von Arbeitsverhältnissen gemäss Art. 333 OR bei Unternehmenssanierungen, Der Schweizer Treuhänder 1998, pag. 1417; SPÜHLER KARL/INFANGER DOMINIK, Betriebsübergänge und Arbeitsverträge in der Zwangsvollstreckung - Anwendung von Art. 333 OR im Konkurs und Nachlassvertrag? in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag 227; VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THO- MAS/ STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 298 N 18. Per l’applicabilità: LORANDI FRANCO, Betriebsübernahmen gemäss Art. 333 OR im Zusammenhang mit Sanierungen und Zwangsvollstreckungsverfahren, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 95 segg.; HOFSTETTER HANS, Zur Anwendbarkeit von Art.
333 OR bei Unternehmenssanierungen oder «Von der Kunst, über die eigenen Beine zu stolpern», PJA 1998, pag. 926 segg.
44 DTF 129 III 335, consid. 5.8.
45 Cfr. decisione del Tribunale superiore del Cantone Zurigo del 10 settembre 2003 che rileva come le disposizioni dell’art. 333 CO, eccezion fatta per la responsabilità solidale disciplinata dal cpv. 3 CO, vadano applicate all’acquirente anche nel caso di una ripresa dell’azienda in seguito a fallimento. ZR 103 (2004) N 71.
46 Cfr. messaggio I concernente l’adeguamento del diritto federale alla normativa SEE (Messaggio complementare al messaggio SEE) del 27 maggio 1992 (FF 1992 V 309).