Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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ri, il giudice è tenuto a omologare il concordato soltanto se ha raggiunto il convincimento che tale modo di procedere possa costituire una soluzione congrua per i creditori che non hanno aderito al concordato (art. 306 cpv. 1 n. 1 AP-LEF).

4. Altre disposizioni

L’avamprogetto non prevede altre modifiche materiali per la fase di omologazione del concordato. Gli adeguamenti dell’articolo 305 capoverso 1, 318 capoverso 1 numero 2 e 331 capoverso 2 AP-LEF sono d’ordine essenzialmente redazionale e mirano a precisare le disposizioni attuali.

Excursus: il concordato nella procedura di fallimento (art. 332 AP-LEF)

L’avamprogetto prevede anche per i creditori un diritto di proporre un concordato nel quadro della procedura di fallimento (art. 332 cpv. 1 AP-LEF), esaudendo così una delle richieste degli addetti ai lavori39.

B. Questioni particolari

I. Dei rapporti obbligatori di durata (art. 211a e 297a AP-LEF)

1. Situazione iniziale

Si parla di rapporto obbligatorio di durata quando un contratto non si limita a uno scambio di prestazioni e controprestazioni puntuali bensì è caratterizzato da uno scambio permanente di prestazioni (ad es. contratti di lavoro, di locazione, di leasing e i mutui). Salvo in alcuni casi, il diritto materiale non prevede che l’insorgere dell’insolvenza comporti la cessazione di tale rapporto obbligatorio di durata40. Il diritto dell’esecuzione forzata non contiene alcuna regola che prevede lo scioglimento d’ufficio di un simile contratto41.

Di norma in caso di insolvenza (fallimento, procedura concordataria) i rapporti obbligatori di durata rimangono immutati, il che può decisamente ostacolare il risanamento (ad es. il leasing molto oneroso e a lungo termine di macchinari non più necessari in caso di ridimensionamento dell’azienda). Occorre inoltre stabilire quale sorte riservare ai contratti di lavoro nel caso di cessione dell’azienda (cfr. infra II.).

2. Proposte del collegio peritale

Nel corso della prima fase, il collegio peritale si è chiesto se fosse opportuno mantenere la situazione giuridica vigente, che non prevede alcun pregiudizio generale per i contratti in caso di insolvenza. Era quindi giunto alla conclusione che all’organo d’esecuzione andava attribuita la competenza di sciogliere quantomeno i rapporti obbligatori di durata svantaggiosi. A tal fine il gruppo di esperti ha preso in considerazione un diritto di disdetta applicabile a tutte le procedure di insolvenza (fallimento, moratoria, concordato ordinario, concordato con abbandono dell’attivo) e a tutti i rapporti obbligatori di durata. Il collegio ha optato per una soluzione molto flessibile secondo cui l’organo d’esecuzione competente può disdire il contratto anche immediatamente, a prescindere da eventuali termini di disdetta contrattuali o legali, prevedendo soltanto un’indennità «equa» per la controparte. L’indennità equa avrebbe potuto essere anche inferiore agli interessi positivi previsti dal contratto.

Nel corso della seconda fase, gli esperti hanno riesaminato il diritto di disdetta straordinario e sono giunti alla conclusione che, a ragione dell’indennizzo limitato dell’altra parte, un tale

39 Cfr. A. WINKELMANN/L. LÉVY/V. JEANNERET/O. MERKT/F. BIRCHLER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 332 N 6.

40 È segnatamente il caso per il contratto di affitto (art. 297a CO), il mandato (art. 405 cpv. 1 CO), il contratto d’agenzia (art. 418s cpv. 1 CO), la rendita vitalizia (art. 518 cpv. 3 CO), la società semplice (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO).

41 LORANDI FRANCO, Dauerschuldverhältnisse im Nachlassverfahren, PJA 2004, pag. 1211.