Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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provvisoria, ma è possibile subordinarla all’anticipazione delle spese per l’onorario del commissario. Il giudice del concordato dichiara il fallimento soltanto quando manifestamente non vi è alcuna possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato (art. 293a cpv. 2 AP-LEF). La moratoria provvisoria precede dunque di norma quella definitiva (diversamente da quanto accade nel diritto vigente). In tal modo l’accesso alla moratoria risulta notevolmente agevolato. È inoltre possibile mettere fine alle prassi divergenti dei Cantoni per quanto riguarda la durata intercorrente tra domanda e concessione. Anche secondo l’avamprogetto, la moratoria provvisoria va associata a provvedimenti atti a preservare il patrimonio del debitore17.

Il giudice del concordato decide in procedura sommaria (art. 247 lett. a CPC). Esamina d’ufficio le condizioni per la moratoria concordataria. Non è obbligato a sentire i creditori, tuttavia, nel caso in cui sia un creditore a presentare la domanda di concordato, motivi pratici impongono solitamente di sentire il debitore.

La moratoria provvisoria è concessa per quattro mesi al massimo (art. 293a cpv. 1 AP-LEF). Il termine massimo di due mesi previsto dal diritto vigente (art. 293 cpv. 3 LEF) è troppo breve per esaminare in modo approfondito i casi complessi. Inoltre, dal momento che l’obbligo del debitore di presentare una proposta di concordato con la domanda di moratoria è stato soppresso, occorre concedere più tempo al giudice per chiarire la situazione.

1.2 Commissario provvisorio (art. 293b AP-LEF)

Durante la moratoria provvisoria si esamina attentamente la situazione finanziaria del debitore e le possibilità di farvi fronte. Il giudice del concordato può nominare uno o più commissari provvisori (art. 293b AP-LEF). In linea di principio i compiti del commissario provvisorio che corrispondono a quelli da assolvere nel quadro della moratoria definitiva (cfr. art. 295 AP-LEF). Diversamente da quanto previsto dal diritto attuale, la concessione della moratoria concordataria provvisoria non comporta sempre la nomina di un commissario provvisorio. In tale caso, la moratoria avrà una mera funzione di proroga (ciò discende dall’inserimento del differimento del fallimento previsto dal diritto della società anonima, cfr. supra I./1.).

1.3 Effetti della moratoria provvisoria (art. 293c AP-LEF)

Scopo della moratoria provvisoria è concedere al debitore un periodo durante il quale sono sospese le azioni dei creditori. Per tale motivo non è imperativo pubblicare la moratoria provvisoria (art. 293c cpv. 2 AP-LEF). In tal senso l’avamprogetto si scosta notevolmente dal diritto vigente. Una pubblicazione è prevista soltanto se la tutela dei diritti di terzi, segnatamente dei lavoratori del debitore, lo esige18. Se inizialmente la pubblicazione non è ritenuta necessaria, ma nel corso della moratoria si rivela essere indispensabile, il giudice ordinerà la pubblicazione a posteriori.

La rinuncia alla pubblicazione permette di conservare la fiducia del pubblico nell’impresa interessata, il che può rivelarsi determinante sia per il prosieguo dell’attività economica sia per il risanamento che s’intende concretizzare. Proprio il «grounding Swissair» ha palesato gli effetti catastrofici del semplice annuncio di una procedura concordataria. La rinuncia alla pubblicazione della moratoria provvisoria non deve però compromettere eventuali interessi di terzi. In particolare le società quotate in borsa sono tenute a informare il pubblico in merito alla moratoria (pubblicità ad hoc)19.

Se si procede alla pubblicazione, la moratoria provvisoria ha i medesimi effetti della moratoria definitiva (art. 293c cpv. 1 AP-LEF)20. In determinati ambiti tuttavia gli effetti divergono se la moratoria provvisoria è portata avanti senza pubblicazione (art. 293c cpv. 2 AP-LEF): in tale caso non si procede nemmeno alla comunicazione agli uffici. Dal momento che i credito-

17 Cfr. VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 293 N 30 seg.

18 A tal proposito l’avamprogetto riprende il disciplinamento dell’art. 725a cpv. 3 CO.

19 Art. 72 del regolamento di quotazione della Borsa Svizzera SWX.

20 Cfr. sotto Parte speciale, A./III./2.2.