Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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spongono già di ampie facoltà d’intervento, che vanno oltre a quelle previste dal diritto del lavoro49. L’avamprogetto precisa tale aspetto (art. 333b cpv. 2, 335e cpv. 2 AP-CO);

-- diversamente si presenta la situazione nel caso della moratoria concordataria: in questo

caso i diritti di partecipazione speciale conferiti ai lavoratori sono giustificati, e il Tribunale federale ha pertanto deciso che i diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 335d segg. CO sono applicabili durante la moratoria concordataria provvisoria50. Lo stesso deve dunque valere per la moratoria definitiva;

-- le prerogative di partecipazione previste dal diritto del lavoro devono continuare ad appli-

carsi integralmente anche nel quadro di un concordato ordinario.

III. Dei privilegi di determinati creditori

1. Situazione iniziale

In linea di principio, la procedura di insolvenza dovrebbe permettere di mettere tutti i creditori sullo stesso piano (pars conditio creditorum). Tale principio non può tuttavia applicarsi senza eccezioni: è infatti legittimo che singoli creditori si tutelino contrattualmente o che il legislatore privilegi alcuni creditori per motivi di politica sociale. I privilegi che ne risultano non devono comunque ostacolare lo svolgimento regolare di una liquidazione o impedire il risanamento dell’impresa. Il collegio peritale ha dunque esaminato se e in quale misura sia opportuno limitare i privilegi, analizzando segnatamente i privilegi nel fallimento, il diritto di ritenzione del locatore e la cessione globale.

2. Privilegi nel fallimento

2.1 Situazione iniziale

Il gruppo di esperti intendeva limitare l’importo del privilegio del lavoratore previsto dall’articolo 219 capoverso 4 lettera a. È stato proposto un importo massimo di 100 000 franchi lordi per lavoratore. In tale contesto va menzionata l’iniziativa parlamentare Zanetti, presentata il 21 giugno 2002 (02.440): «LEF. Crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento. Limitazione». L’avamprogetto e il rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, inviati in consultazione il 29 settembre 2008, propongono di limitare i crediti privilegiati collocati in prima classe al doppio dell’importo massimo del guadagno assicurato ai sensi dell’OAINF51. Ambedue le proposte vanno essenzialmente nella medesima direzione ed è dunque opportuno rinunciare a limitare il privilegio del lavoratore nel presente avamprogetto e attendere i risultati della consultazione relativa all’iniziativa parlamentare Zanetti.

2.2 Rinuncia ad abolire altri privilegi in materia di fallimento

Nel rapporto relativo alla Fase 2, il gruppo di esperti ha proposto di abolire o limitare anche altri privilegi in materia di fallimento. Il collegio peritale stesso è consapevole della delicatezza politica di tale proposta. Nel corso degli ultimi anni tali privilegi sono stati ripetutamente soppressi e reintrodotti. Sebbene il principio generale di una limitazione possibilmente ampia dei privilegi in materia di fallimento sia condiviso, nel presente contesto si preferisce rinunciare a una nuova discussione in materia non escludendo tuttavia che il dibattito sui privilegi in materia di fallimento possa venir ripreso in un secondo tempo.

49 DTF 130 III 102, consid. 3.1.; 123 III 176, consid. 3.a.

50 DTF 130 III 102, consid. 3.1.

51 Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 agosto 2008. Il testo può essere scaricato da Internet (http://www.admin.ch/dokumentation/gesetz/pc/).