Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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L’articolo 199 capoverso 2 LEF si applica per analogia ai beni già pignorati (art. 297 cpv. 1bis AP-LEF).
-- Secondo l’avamprogetto, se sono esclusi ulteriori atti esecutori, lo sono anche i procedi-
menti civili (art. 297 cpv. 2ter AP-LEF). Come nel caso del fallimento, ne consegue la sospensione dei processi durante la moratoria concordataria.
-- L’avamprogetto esclude anche il sequestro e altre misure cautelari per i crediti della mo-
ratoria (art. 297 cpv. 2 AP-LEF). Per altre misure cautelari s’intende ad esempio la compilazione di un inventario, l’emanazione di divieti di pagamento o il sequestro di oggetti (non sarà più prevista l’esecuzione in via di ritenzione; cfr. infra B./III./3.).
-- Come nel diritto vigente, durante la moratoria rimane sospeso sia il decorso di tutte le
prescrizioni e perenzioni (art. 297 cpv. 2quater AP-LEF) sia il corso degli interessi (art. 297 cpv. 3 AP-LEF). In materia di compensazione si applicano come sinora i divieti di compensazione nella procedura di fallimento (art. 297 cpv. 4 in combinato disposto con gli art. 213-214 AP-LEF).
-- L’avamprogetto prevede una norma per la cessione di crediti futuri (art. 297 cpv. 2bis AP-
LEF; cfr. infra B./III./4.).
-- Infine la procedura concordataria riveduta prevede anche la possibilità di esigere la con-
versione delle pretese da pegno reale in crediti pecuniari nel quadro della moratoria (art. 297 cpv. 5 AP-LEF). La conversione può tuttavia avvenire soltanto se il commissario lo comunica al cocontraente. Il commissario decide dunque se il debitore debba adempiere realmente l’obbligazione oppure se il creditore possa insinuare il suo credito soltanto come credito concordatario. In tal modo è possibile instaurare una certa parità di trattamento tra titolari di crediti reali e titolari di crediti pecuniari aumentando nel contempo le prospettive di risanamento: l’impresa ha così l’opportunità di soddisfare debiti reali sfavorevoli distribuendo unicamente il dividendo concordatario.
c) Effetti sui diritti dei debitori (art. 297a e 298 AP-LEF)
Come già attualmente, la moratoria definitiva ha effetti diretti sulla capacità di disporre del debitore (art. 298 AP-LEF). Dal momento che l’avamprogetto permette al giudice del concordato di istituire una delegazione dei creditori già durante la moratoria concordataria e che quest’ultima ha la competenza di autorizzare, in luogo del giudice del concordato, l’alienazione o l’ipotecamento di elementi degli attivi fissi (cfr. art. 295a cpv. 3 AP-LEF)28, è necessario completare in tal senso l’articolo 298 capoverso 2 AP-LEF. A tal proposito va rilevato che non sarà più possibile impugnare gli atti autorizzati dal giudice del concordato o dalla delegazione dei creditori (art. 285 cpv. 3 AP-LEF; cfr. infra B./.VI./1.). Come sinora il giudice del concordato può, all’occorrenza, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni. Se però l’arbitrarietà del debitore assume proporzioni tali da compromettere durevolmente la conservazione del patrimonio, il fallimento va dichiarato d’ufficio (art. 298 cpv. 3 AP-LEF). L’avamprogetto non prevede più un vero e proprio diritto di revoca della moratoria29.
Infine, l’avamprogetto propone per il debitore un diritto di disdetta straordinario dei rapporti obbligatori di durata nell’ambito della procedura concordataria (art. 297a AP-LEF; cfr. B./I.).
2.3 Rafforzamento della partecipazione dei creditori
La legislazione vigente conferisce ai creditori diritti di partecipazione insufficienti durante la fase moratoria. Dal momento che sono però quest’ultimi a sopportare le conseguenze dell’insolvenza, l’avamprogetto auspica rafforzare i loro diritti di partecipazione, segnatamente per tutelarli da atti di liquidazione affrettati30:
28 Cfr. in merito Parte speciale, A./III./2.3 a).
29 Cfr. infra Parte speciale, A./III./2.5.
30 Cfr. rapporto Fase 1, pag. 25 e 27 segg.