Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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nuove disposizioni della procedura sommaria secondo il Codice di procedura civile (cfr. art. 247 lett. a CPC), non è più necessario menzionare esplicitamente nella LEF l’obbligo di motivare, visto che tale obbligo risulta direttamente dall’articolo 248 CPC.

Oltre a ciò il debitore deve come sinora allegare i documenti da cui sia possibile evincere il suo stato patrimoniale o reddituale. L’avamprogetto precisa che non fa stato soltanto la situazione attuale bensì anche – e soprattutto – quella futura. Occorre inoltre sottoporre un piano di liquidità che metta a confronto le entrate e le uscite mensili; dalla differenza risulta la liquidità disponibile per adempiere gli obblighi finanziari della società. Il piano di liquidità è uno strumento importante che permette di mantenere la solvibilità dell’impresa. È stato invece soppresso l’obbligo di allegare l’elenco dei libri di commercio visto che nella pratica si è rivelato essere un’incombenza inutile.

Come già visto in precedenza, la domanda di concordato del debitore può anche essere presentata con l’avviso di indebitamento (si veda supra I.).

2. Domanda dei creditori (art. 293 lett. b AP-LF)

Anche un creditore può chiedere al giudice l’apertura della procedura concordataria (art. 293 lett. b AP-LEF). Il presupposto è, come nel diritto vigente, che abbia portato avanti

l’esecuzione nei confronti del debitore fino al punto da poter presentare domanda di fallimento. Rimane legittimato anche il creditore autorizzato a chiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 LEF)15. Dal momento che il creditore solitamente non conosce in dettaglio la situazione del debitore, occorre prevedere dei requisiti meno severi di quelli richiesti per la domanda del debitore. Ciò è conforme e corrisponde al diritto vigente.

Nella pratica le domande di apertura della procedura concordataria presentate dai creditori saranno piuttosto rare. Di norma un creditore inoltrerà piuttosto la domanda di fallimento, e spetterà in seguito al giudice del concordato procedere conformemente all’articolo 173a LEF.

3. Domanda d’ufficio (173a LEF, 293 lett. c AP-LEF)

L’avvio d’ufficio della procedura concordataria è possibile:

-- nel quadro dell’avviso di indebitamento, se il debitore medesimo non ha presentato alcu-

na domanda di concordato (si veda supra I./2.);

-- in seguito alla domanda di fallimento di un creditore (dopo un’esecuzione in via di falli-

mento o per un motivo materiale) mediante trasmissione degli atti al giudice del concordato (art. 173a LEF).

L’avamprogetto non propone modifiche. Tale deroga al principio dispositivo ha lo scopo di evitare il fallimento di imprese risanabili. Le prospettive di omologazione devono tuttavia essere manifeste. In nessun caso il giudice è tenuto ad appurare l’esistenza di suddetti elementi ogni qual volta esamina una domanda di fallimento. Per differire la decisione di fallimento è sufficiente che la conclusione di un concordato appaia attuabile16.

III. Fase moratoria

1. Moratoria provvisoria

1.1 Concessione (art. 293a AP-LEF)

Il giudice del concordato decide in merito alla moratoria provvisoria senza indugio non appena è stata presentata la domanda o il giudice del fallimento gli ha trasmesso gli atti (art. 293a cpv. 1 AP-LEF). Occorre evitare condizioni troppo severe per la concessione della moratoria

15 Cfr. VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (editore), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs unter Einbezug der Nebenerlasse, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, art. 293 N 16; JAEGER CARL/WALDER HANS ULRICH/KULL THOMAS M./KOTTMANN MARTIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a edizione, Zurigo 1997/2001, art. 293 N 39 seg.

16 Cfr. VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 293 N 18 seg.