Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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cessione globale è limitata. In particolare è indispensabile determinare i crediti ceduti a garanzia e i crediti principali garantiti59.
Il grado di determinabilità che i crediti garantiti futuri devono presentare per essere trasferiti al cessionario è controverso. Conformemente alla giurisprudenza60 e alla dottrina dominante61, basta che il credito da cedere sia determinabile al momento in cui sorge affinché una cessione sia valida. Il cessionario acquisisce il diritto di garanzia su tutti i crediti sin dalla cessione globale. Gli effetti dell’atto dispositivo si manifestano tuttavia soltanto al momento dell’insorgere dei crediti futuri.
Una tesi minoritaria62 sostiene invece che un trasferimento del credito al cessionario è possibile soltanto se il credito ceduto è determinato o è determinabile al momento della stipulazione della cessione globale. Tale posizione è motivata dal cosiddetto principio di specialità inerente ai diritti reali.
4.2 Cessione globale nel fallimento
Secondo la giurisprudenza i crediti futuri ceduti entrano nella massa fallimentare del cedente soltanto allorquando sorgano dopo la dichiarazione del fallimento del cedente63. Crediti attuali e futuri spettano invece al cessionario se sorgono prima della dichiarazione di fallimento.
Nel fallimento del cessionario, il credito coperto da cessione globale o il surrogato (denaro o cose) entrano a far parte della massa fallimentare del cessionario, indipendentemente dal momento in cui è sorto il credito o dal fatto che al momento della dichiarazione di fallimento era stato o meno incassato. Ciò è una conseguenza dell’acquisizione di una proprietà a titolo universale (Vollrechtstheorie)64 e dell’articolo 197 LEF.
Secondo il collegio peritale il quadro legale attuale è chiaro e soddisfacente, motivo per cui non s’impone alcuna modifica.
4.3 Cessione globale nella moratoria concordataria
La situazione di un debitore nella moratoria concordataria non è paragonabile a quella del fallito. Nella moratoria concordataria il debitore può continuare la sua attività (principio della gestione propria), in quanto soggiace unicamente a vigilanza e non a gerenza coatta come in caso di fallimento. Conseguentemente, durante la moratoria concordataria continuano a sorgere nuovi crediti che costituiscono attivi del debitore.
D’altro canto l’articolo 298 capoverso 2 LEF sancisce che durante la moratoria determinati atti non possono più essere compiuti validamente senza l’autorizzazione del giudice del concordato. Il debitore non può dunque più alienare o ipotecare attivi fissi, costituire pegni, concedere fideiussioni e disporre a titolo gratuito. Per analogia tale disposizione si applica anche alla cessione globale in quanto promessa di garanzia65. Il debitore si trova in una situazione di incapacità di disporre analoga a quella del fallito secondo l’articolo 204 LEF66. Anche in questo caso va rispettato il principio della parità di trattamento dei creditori. I crediti futuri
59 Cfr. per un approfondimento del problema: REETZ PETER (nota 77), pag. 247 segg.
60 DTF 113 II 163 segg.
61 REETZ PETER (nota 77), pag. 254 con ulteriori rimandi.
62 Cfr. BUCHER EUGEN, Zur Gültigkeit von Globalzessionen, recht 1989, pag. 12 segg.; WIEGAND WOLFGANG, Fiduziarische Sicherungsgeschäfte, ZBJV 1980, pag. 561 segg.
63 DTF 111 III 73, 115 III 67; 130 III 248, 255; STAEHELIN DANIEL, Bedingte Verfügungen, Zurigo 1993, pag. 99 segg.
64 Secondo tale teoria il credito da garantire è ceduto a pieno titolo al cessionario che assume gli obblighi verso terzi e rimane obbligatoriamente vincolato a questi ultimi limitatamente a tali impegni.
65 LORANDI FRANCO, Sicherungsgeschäfte in der Insolvenz des Sicherungsgebers, in PJA 2005, pag. 1309 con ulteriori rimandi.
66 LORANDI FRANCO (nota 84), pag. 1310.