Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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3. Il diritto di ritenzione del locatore (art. 268 CO)

3.1 Situazione iniziale

Secondo l’articolo 268 CO il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione su determinate cose mobili che vi si trovano52. Tale diritto di pegno può al sfociare nel blocco dell’attivo fisso o circolante e dunque nella paralisi dell’impresa conduttrice. Inoltre il diritto di ritenzione latente (ossia non ancora esercitato) comporta già di per sé dei rischi, ad esempio nell’ottica di un eventuale risanamento per il tramite di una società subentrante. Infatti il diritto di ritenzione può impedire apporti in natura, poiché vi è sempre da temere una domanda di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione da parte del locatore (art. 268b CO). D’altro canto, anche il diritto di ritenzione non offre garanzie assolute al locatore, che sovente ignora quali oggetti saranno vincolati concretamente dal diritto di ritenzione e se effettivamente sono in grado di coprire il credito. Di conseguenza i locatori oggi si tutelano in altro modo (ad es. pretendendo il versamento di una garanzia, art. 257e CO). Vi è inoltre la possibilità di esigere il pagamento anticipato delle pigioni.

Nel complesso, il locatore beneficia dunque di garanzie eccessive. Già a suo tempo, in occasione della revisione del diritto di locazione, era stata proposta la soppressione completa del diritto di ritenzione53 perché tale disciplinamento atipico54 comportava un ingiusto privilegio accordato al locatore nei confronti degli altri creditori.

3.2 Proposta

L'avamprogetto propone, sulla base del rapporto del gruppo di esperti, di eliminare il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali. Ciò comporta l’adeguamento formale di alcune disposizioni legali (art. 283 e 284 AP-LEF: l’espressione «il locatore di locali commerciali» è sostituita con «la comunione dei comproprietari»). Anche l’articolo 712k CC necessita di un adeguamento.

La proposta degli esperti comporta anche un altro aspetto materiale: attualmente il diritto di ritenzione può interessare anche oggetti appartenenti a terzi55 se il locatore non era o non doveva essere a conoscenza del diritto di un terzo. Questa disposizione discutibile va abrogata poiché permette di favorire in modo ingiustificato i creditori che beneficiano del diritto di ritenzione rispetto al terzo proprietario (art. 712k cpv. 2 AP-CC)56.

4. La cessione globale

4.1 Situazione iniziale

Per cessione globale la dottrina dominante intende la cessione (anticipata) di tutti i crediti presenti e futuri risultanti dall’attività commerciale del cedente a un cessionario al fine di garantire uno o più crediti principali57. La tesi minoritaria si spinge oltre e vi incorpora anche la cessione di crediti nei confronti di terzi debitori, ossia non soltanto di crediti derivanti dall’attività commerciale58. La dottrina e la giurisprudenza considerano la cessione globale valida, nella misura in cui i crediti da cedere sono determinati con sufficiente precisione e se l’articolo 27 CC è rispettato. È segnatamente il caso se la portata temporale e materiale della

52 Possibili oggetti vincolati al diritto di ritenzione: macchine, stock di merci, olio da riscaldamento nel serbatoio, dipinti di una galleria d’arte nonché veicoli (aziendali) nel garage o sul posteggio.

53 Cfr. il messaggio del 27 marzo 1985 concernente la revisione del diritto di locazione (FF 1985 1268).

54 Atipico in quanto esercitato su oggetti che non si trovano in possesso del creditore con il consenso del debitore: cfr. SCHNYDER ANTON K./WIEDE M. ANDREAS, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 283 N 8 con ulteriori rimandi.

55 Ad es. oggetti d’arredamento sotto riserva di proprietà.

56 GASSER DOMINIK, Betreibung für Miet- und Pachtzinsforderungen, BlSchK 1999, pag. 87 con ulteriori rimandi.

57 REETZ PETER, Die Sicherungszession von Forderungen unter besonderer Berücksichtigung vollstreckungsrechtlicher Probleme, Zurigo 2006, pag. 244 con ulteriori rimandi.

58 REETZ PETER (nota 77), pag. 245.