Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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LDIP. Tuttavia è più facile da reperire e comprendere nel contesto della LEF. Per quanto concerne la fornitura delle controprestazioni, gli esperti affidano alla prassi stabilire se sia più opportuno applicare la teoria dello scambio o della differenza.
3.2 Sorte dei rapporti obbligatori di durata nel corso della moratoria concordataria
Un’innovazione fondamentale viene proposta per il metodo di disporre dei rapporti obbligatori di durata durante la moratoria concordataria. In linea di principio il collegio peritale ha mantenuto l’impostazione scelta durante la prima fase, che consente al debitore di disdire, in ogni istante, in via straordinaria un rapporto obbligatorio di durata (art. 297a AP-LEF). I contratti di durata, che ostacolano un risanamento, possono dunque venir disdetti con effetto immediato. In tale caso alla parte contraria spetta comunque un indennizzo integrale. I principi stabiliti a questo proposito nell’articolo 211a capoverso 1 AP-LEF sono applicati per analogia. Occorre inoltre rilevare che l‘indennizzo è considerato un semplice credito del concordato, soddisfacibile soltanto versando dividendi.
Tale diritto straordinario di disdetta costituisce una notevole interferenza nel diritto materiale poiché permette al debitore di sottrarsi a impegni preesistenti sfavorevoli o indesiderati. Dal momento che l’indennizzo della controparte è considerato un semplice credito del concordato, pertanto soddisfacibile unicamente versando dividendi, la controparte deve accettare l’eventualità di subire una perdita se il contratto viene sciolto. La decisione di inserire nella legge una siffatta interferenza nel principio della fedeltà contrattuale va ben ponderata In particolare è necessario impedire gli abusi; l’esercizio del diritto di disdetta non deve essere riservato esclusivamente al debitore, ma va vincolato anche al consenso del commissario. Sarebbe invece eccessivo esigere il consenso del giudice del concordato rendendo così la disdetta più difficile e burocratica. Il collegio peritale ha inoltre voluto rinunciare a condizioni materiali per la disdetta straordinaria (ad es. buon esito del risanamento) per non dar luogo a lunghe controversie giudiziarie.
La proposta del collegio peritale va tuttavia mantenuta nonostante i dubbi espressi in precedenza. Nella pratica gli obblighi derivanti da rapporti di durata preesistenti possono effettivamente costituire un ostacolo al risanamento. Se però si vogliono veramente accrescere le prospettive di risanamento, è indispensabile poter disdire in via straordinaria e immediata tali obbligazioni. Il collegio peritale ha ripetutamente sottolineato come una tale soluzione sia irrinunciabile e costituisca il punto centrale della revisione, poiché in molti casi è l’unico modo per dare avvio a un risanamento. Sovente tuttavia a un’impresa non resta che ricorrere al fallimento, il quale può comportare svantaggi uguali se non addirittura maggiori per la controparte di un rapporto obbligatorio di durata. Infine va rilevato che la soluzione proposta permette un’uguaglianza di trattamento con i creditori di una somma di denaro, che in ogni caso devono accontentarsi di un semplice credito del concordato.
3.3 Continuazione di rapporti contrattuali personali da parte del debitore
La procedura di insolvenza nei confronti di ditte individuali non riguarda soltanto i debiti commerciali del titolare dell’impresa bensì anche quelli della sua sfera privata. Conseguentemente la legge deve prevedere una regolamentazione speciale (art. 211a cpv. 3 AP-LEF): il debitore ha la possibilità di continuare a sue spese i rapporti obbligatori di durata, le cui prestazioni sono utilizzate a titolo privato dal debitore (ad es. giornali in abbonamento, cassa malattia, canone di locazione dell’abitazione).
3.4 Contratto d’assicurazione (art. 55 LCA)
Il collegio peritale propone dunque di stralciare l’articolo 55. Dal momento che attualmente la LCA è sottoposta a revisione, conviene rinunciare a trattare la questione nell’ambito della presente revisione approfondendola nel quadro della revisione della LCA.