Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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2.2 Proposta (art. 333b cpv. 1 VE-OR)
Il collegio peritale propone di escludere l’automatismo del trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di acquisto di un’azienda durante una moratoria concordataria nel quadro di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo (art. 333b AP-LEF). Se e in quale misura occorra riprendere anche i rapporti di lavoro deve essere oggetto di un negoziato e di un accordo tra le parti interessate. Ciò corrisponde al diritto contrattuale vigente. Come sinora i lavoratori interessati possono opporvisi (opting out).
Se l’acquirente riprende i lavoratori, l’avamprogetto esige che egli subentri integralmente nei rapporti di lavoro, inclusi eventuali contratti collettivi. È la soluzione più coerente. Inoltre l’acquirente condivide una responsabilità solidale con l’alienante per i crediti insoluti risultanti dai rapporti di lavoro ripresi. A tal proposito la proposta degli esperti favorisce i lavoratori il cui rapporto di lavoro è ripreso, e si scosta dalla giurisprudenza del Tribunale federale. L’acquirente non risponde tuttavia dei crediti salariali insoluti per rapporti di lavoro da lui non ripresi. Tali crediti vanno fatti valere nel corso della procedura di insolvenza.
Da un punto di vista puramente dogmatico e teorico può sorgere l’impressione che con tale proposta s’intenda indebolire la posizione dei lavoratori. La pratica ha tuttavia chiaramente mostrato che il diritto vigente (art. 333 CO) sottovaluta la realtà. Ai lavoratori promette una sicurezza del posto di lavoro che non è in grado di offrire proprio nei casi di risanamento. Al contempo, però, l’avamprogetto rafforza notevolmente la posizione dei lavoratori dal punto di vista procedurale, in particolare perché i diritti procedurali dei creditori vengono considerevolmente estesi (nomina di una delegazione rappresentativa dei creditori e di un’assemblea dei creditori come organo di controllo già durante la moratoria concordataria, art. 294a, 295a AP-LEF) permettendo così di fronteggiare efficacemente pratiche abusive.
3. Diritti speciali di partecipazione dei lavoratori in caso di alienazione di un’azienda e licenziamenti collettivi (art. 333b cpv. 2; 335e AP-CO)
3.1 Situazione iniziale
La protezione dei lavoratori esige il loro coinvolgimento nelle decisioni rilevanti del datore di lavoro (art. 333 segg. CO). Il datore di lavoro che trasferisce l’azienda o parte di essa a un terzo è tenuto a informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento (art. 333a cpv. 1 CO).
Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi ha l’obbligo di consultare la rappresentanza dei lavoratori o i lavoratori medesimi (art. 335f CO). Conformemente all’articolo 335e capoverso 2 CO, tale disposizione non si applica però in caso di cessazione dell’attività dell’azienda a seguito di decisione giudiziaria, poiché in tal caso l’ulteriore impiego dei lavoratori non rientra più nella sfera d’influenza del datore di lavoro47. Stando alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritaria, la nozione di «decisione giudiziaria» include anche la dichiarazione di fallimento48.
3.2 Proposta
L'avamprogetto propone, sulla base del rapporto del gruppo di esperti, di mantenere sostanzialmente la situazione giuridica attuale, precisando tuttavia quanto segue:
-- se la procedura sfocia nella liquidazione dell’azienda (fallimento, concordato con abban-
dono dell’attivo), non occorre ampliare ulteriormente i diritti d'informazione e di consultazione (inerenti al lavoro) poiché, per tale eventualità, i lavoratori, in qualità di creditori, di-
47 Cfr. PORTMANN WOLFGANG/STÖCKLI JEAN-FRITZ, Schweizerisches Arbeitsrecht, Zurigo/San Gallo 2007, pag. 206 seg.
48 MEIER ISAAK/EXNER CHRISTIAN, Informations- und Konsultationsrechte der Arbeitnehmer bei Sanierungen, ARV 2004, pag. 214 con ulteriori rimandi; PORTMANN WOLFGANG/STÖCKLI JEAN-FRITZ (nota 52), pag. 206 seg.