Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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diritto di revocazione che tuttavia non riguardano unicamente i rapporti all’interno di un gruppo (cfr. infra VI.).

2. Coordinamento delle procedure

Nell’ambito di procedure di insolvenza simultanee concernenti diverse società di un gruppo possono sorgere doppioni. Il diritto vigente non sancisce l’obbligo esplicito di coordinare tali procedure. Unicamente l’articolo 4 LEF disciplina in modo generale l’assistenza cantonale e intercantonale tra gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti.

Gli esperti propongono un nuovo articolo 4a AP-LEF che permetta di disciplinare il coordinamento di procedure materialmente connesse. Gli organi d’esecuzione, le autorità di vigilanza e giudiziarie interessate devono coordinare i loro atti nel limite del possibile. Il nesso materiale risulta dai rapporti esistenti all’interno del gruppo.

Vi sono innumerevoli opportunità di coordinamento tra cui, ad esempio, la possibilità di nominare il medesimo commissario per sovrintendere a diverse procedure. Inoltre l’articolo 4a capoverso 2 AP-LEF sancisce che le autorità giudiziarie e di vigilanza interessate, dopo essersi consultate, possono designare un’unica competenza per tutte le procedure. Coordinamento non significa tuttavia consolidamento: le singole procedure restano separate. Anche gli attivi e i passivi della massa non sono raggruppati. Tale disposizione non determina dunque un cosiddetto consolidamento materiale (substantial consolidation) delle procedure (cfr. infra).

3. Consolidamento materiale?

Durante la prima fase il collegio peritale ha discusso anche i casi che potrebbero eccezionalmente dar luogo a un consolidamento materiale70. Tale questione è stata oggetto di approfondimento durante la seconda fase, ma finalmente si è preferito rinunciare a formulare una proposta. Da un canto la questione è rimasta controversa fino all’ultimo, dall’altro non è neppure stato possibile trovare una soluzione soddisfacente determinando chi, giudici o creditori interessati, debba decidere definitivamente del consolidamento materiale.

4. Postergazione di crediti all’interno del gruppo?

Anche in questo caso l'avamprogetto non formula nessuna proposta, lasciando, come sinora, alla prassi il compito di decidere in materia. La postergazione deve tuttavia costituire l’assoluta eccezione ritenuto che comporta svantaggi ingiustificati per i cocontraenti, con ripercussioni economiche indesiderate.

5. Azione revocatoria all’interno del gruppo

La legge stabilisce che, sia nel caso della pauliana per donazioni ai sensi dell’articolo 286 LEF sia anche della pauliana per insolvenza (o azione revocatoria per insolvenza) ai sensi dell’articolo 288 LEF, incombe all’attore che ha chiesto la revocazione provare la fattispecie oggettiva. Nel caso di una donazione mista ciò significa che la prova della disproporzione tra prestazione e controprestazione spetta all’attore. Nel caso della pauliana per insolvenza la parte attrice è tenuta a provare, oltre alla fattispecie oggettiva, anche quella soggettiva: deve insomma provare l’intento del debitore di arrecare un danno ai creditori o di favorirne alcuni, nonché la possibilità per la controparte di individuare tale intenzione. La legge non stabilisce nulla in caso di accoglimento della contestazione71.

All’atto pratico si presume la possibilità di individuare gli atti che hanno causato un danno se vi sono rapporti di parentela stretta o altri intensi rapporti tra gli interessati72. Eppure sovente

70 Cfr. in merito al consolidamento il rapporto della Fase 1, pag. 48 segg.

71 AMONN KURT/WALTHER FRIDOLIN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a edizione, Berna 2008, § 52 N 25.

72 STAEHELIN ADRIAN, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 288 N 20.