Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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ceduti, sorti durante la moratoria concordataria, restano dunque al cedente sempreché il giudice del concordato non autorizzi la cessione67.
L'avamprogetto propone di inserire alcune precisazioni nella LEF. Completa dunque l’articolo 297 LEF, che disciplina gli effetti della moratoria, con un nuovo capoverso 2bis. La cessione di crediti futuri convenuta prima dell’apertura della moratoria concordataria non produce effetto se il credito insorge soltanto dopo la concessione della moratoria concordataria. Tale effetto può subentrare già al momento della concessione della moratoria provvisoria, a condizione che quest’ultima sia pubblicata (art. 293c cpv. 1 AP-LEF) o venga comunicata al cessionario (art. 293c cpv. 2 lett. c AP-LEF).
Il collegio peritale si è pure chiesto se tali effetti potrebbero indurre i debitori a «rifugiarsi» in modo abusivo nella moratoria concordataria. È tuttavia giunto alla conclusione che tale rischio è minimo, ritenuto che l’avamprogetto prevede il fallimento d’ufficio a termine della procedura concordataria nel caso in cui il risanamento non giungesse a buon fine (art. 296b e 309 AP-LEF).
IV. Del conferimento di nuovi capitali
1. Prestiti sostitutivi di capitale proprio
I prestiti sostitutivi di capitale proprio sono prestiti concessi alla società da parte di soci o di persone loro vicine in un momento in cui sarebbe invece opportuno un conferimento di capitale proprio. La prassi vigente equipara detti prestiti al capitale di rischio (relegandoli dietro a tutti gli altri ranghi presenti nel fallimento) se dall’analisi emerge che il medesimo prestito non sarebbe stato concesso da un terzo o che in realtà l’azienda avrebbe avuto bisogno di un conferimento di capitale proprio.
Durante la Fase 1 il collegio peritale aveva proposto di disciplinare nella legge le condizioni di tale relegazione di rango artificiosa. In considerazione del fatto che la revisione del diritto delle società a garanzia limita è ormai terminata e che in tale ambito un disciplinamento del genere è stato discusso e respinto68, gli esperti rinunciano a formulare una proposta.
2. Prestiti di risanamento
Durante la prima fase il collegio peritale ha esaminato se i prestiti concessi prima di promuovere una procedura di insolvenza per il risanamento debbano essere privilegiati in caso di insolvenza. Le condizioni per la concessione di tale privilegio vanno disciplinate in modo esaustivo nella legge. La nuova norma doveva segnatamente esigere la prova che il prestito in questione fosse effettivamente in grado di fornire un contributo determinate, in termini di tempo e di ammontare, al risanamento.
Il gruppo di esperti rinuncia a una pertinente proposta. Da un canto vi sono dubbi sull’applicabilità reale di tale disposizione, dall’altro l’accesso alla moratoria concordataria risulta ora facilitata, cosicché tale denaro può beneficiare di un privilegio ai sensi dell’articolo 310 capoverso 2 LEF, se il prestito è stato contratto durante la moratoria con il consenso del commissario. La concessione di un ulteriore privilegio non è necessario.
V. Del fallimento di un gruppo di società
1. Situazione iniziale
Sebbene gli esperti non propongano un vero e proprio diritto in materia di insolvenza di un gruppo di società69, vi sono punti che de lege ferenda possono venir corretti facilmente al fine di tenere meglio conto delle condizioni speciali di un gruppo di società. Gli esperti ritengono necessari tali adeguamenti per il coordinamento delle procedure connesse e la revocazione (actio pauliana). Contestualmente propongono pure di rimuovere altre incertezze del
67 LORANDI FRANCO (nota 84), pag. 1310.
68 Cfr. il messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (FF 2002 2850).
69 Cfr. parte generale, B./I.