Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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II. Differenze rispetto alla Fase 1

Nel corso della Fase 2 il gruppo di esperti ha ripreso alcune proposte formulate nel corso della prima fase. La Parte speciale del presente rapporto approfondisce invece le differenze rispetto alla Fase 1. È opportuno menzionare sin d’ora alcuni aspetti essenziali:

-- si è rinunciato all’obbligo di avvisare il giudice in caso di insolvenza per le imprese indebi-

tate, a prescindere dalla loro forma societaria. Il gruppo di esperti è giunto alla conclusione che estendere il cosiddetto «avviso di indebitamento» (art. 725 CO) alle ditte individuali e alle società di persone sarebbe praticamente inattuabile. D’altronde anche il diritto contabile riveduto vi ha rinunciato;

-- si è pure rinunciato all’idea di nominare un commissario già prima della concessione di

una moratoria. Siffatta necessità viene a cadere dal momento che detta concessione è stata semplificata;

-- in caso di fallimento è stato previsto che l’amministrazione fallimentare non avrà più al-

cun diritto di disdetta straordinario dei rapporti obbligatori di durata abbinato a un indennizzo limitato della controparte (art. 211a AP-LEF; cfr. infra Parte speciale, B./I.);

-- infine è stata abbandonata anche la tesi della concessione automatica di una moratoria

provvisoria per il cosiddetto avviso di indebitamento (automatic stay; cfr. infra Parte speciale, A./I.).

III. Protezione e parità di trattamento dei creditori

Come da mandato, le discussioni del collegio peritale si sono essenzialmente concentrate sul risanamento, anche se i periti ritengono che la protezione e la parità di trattamento dei creditori rivestano un ruolo centrale nell’ambito della procedura di risanamento. In particolare è necessario rafforzare i diritti di partecipazione dei creditori durante la moratoria concordataria dal momento che sovente può perdurare nel tempo (cfr. Parte speciale, A./III./2.3). Le restrizioni proposte in merito a determinati privilegi devono dunque permettere di rafforzare l’uguaglianza di trattamento tra i creditori (cfr. infra Parte speciale, B./III.). Tali restrizioni andranno pure a beneficio del risanamento, visto che in ultima analisi i privilegi immobilizzano gli attivi ostacolando appunto il risanamento. Il collegio peritale è tuttavia conscio della portata giuridica, ma soprattutto economica e sociale di tale problema ed è dunque del parere che non occorra tanto stabilire la verità giuridica, bensì formulare valutazioni e decisioni per le quali trovare poi un consenso politico.

C. Passi futuri

A mente del gruppo di esperti la revisione parziale proposta potrebbe essere attuata rapidamente, segnatamente per quanto concerne gli aspetti puramente procedurali (ossia le proposte riguardanti la procedura concordataria). Emerge altresì la necessità di procedere in modo coordinato poiché alcuni temi (avviso di indebitamento e differimento del fallimento) vengono attualmente trattati nel quadro di revisioni del diritto societario9.

L’avamprogetto elaborato dal collegio peritale e il relativo rapporto esplicativo sono stati integrati senza grosse modifiche nell’avamprogetto messo in consultazione e nel presente rapporto esplicativo. Le differenze sono state espressamente menzionate.

9 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 segg., in particolare 1421.