Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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le prove fornite non permettono di far valere le pretese revocatorie in assenza di una soluzione bonale. Ciò è segnatamente il caso nel quadro della pauliana per insolvenza (art. 288 LEF).
Di conseguenza l'avamprogetto propone di facilitare come segue l’onere della prova per chi promuove un’azione revocatoria:
-- pauliana per donazioni (art. 286 AP-LEF): se il beneficiario dei vantaggi è una persona
vicina al debitore73, è il beneficiario a dover portare la prova che non vi è sproporzione tra prestazione e controprestazione. L’avamprogetto precisa a tale proposito che sono considerate «persone vicine» anche le società di un gruppo (art. 286 cpv. 3 AP-LEF);
-- pauliana per insolvenza (art. 288 AP-LEF): se il beneficiario dei vantaggi è una persona
vicina al debitore (anche in questo caso, la prossimità è determinata dai rapporti all’interno del gruppo) allora si presume adempita la fattispecie soggettiva di tale azione revocatoria nei confronti del convenuto (intento di nuocere procurando dei vantaggi nonché possibilità di ravvisare tale intento). Tale presunzione può essere invalidata soltanto dalla prova contraria.
La nozione di «persona vicina al debitore» si applica sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Oltre ai parenti e alle società di un gruppo sono considerate persone vicine anche i grandi azionisti e gli azionisti di maggioranza.
Tali aggiunte non istituiscono dunque una speciale «pauliana per i gruppi di società» bensì conformano le azioni revocatorie di tipo classico ai rapporti all’interno del gruppo. Si tratta dunque soltanto di un’agevolazione della produzione di prove e non di una modifica del diritto materiale.
VI. Soppressione di altre lacune del diritto di revocazione
1. Azione pauliana per atti compiuti durante la moratoria
Nel diritto vigente l’autorizzazione del giudice del concordato di effettuare un negozio giuridico lo rende lecito per il diritto civile e per il diritto esecutivo (art. 298 cpv. 2 LEF). L’azione pauliana secondo l’articolo 285 segg. LEF rimane comunque possibile74, il che crea una situazione di grande incertezza per la controparte75. L'avamprogetto propone di eliminare tale incertezza giuridica, che può decisamente nuocere alla prassi del risanamento: in futuro gli atti autorizzati dagli organi di esecuzione competenti non saranno più revocabili (art. 285 cpv. 3 AP-LEF).
2. Prescrizione o perenzione dell’azione revocatoria
Secondo l’attuale articolo 292 LEF l’azione revocatoria «è perenta» due anni dopo la dichiarazione di fallimento. Tale disposizione è errata e presumibilmente dovuta a una svista del legislatore. Occorre dunque parlare di un termine di prescrizione (che può essere interrotto). L’articolo 292 LEF è stato quindi opportunamente modificato.
73 Già in occasione della revisione della LEF nel 1994 è stato approfondito il criterio della «persona giuridica vicina al debitore». A suo tempo era stato finalmente deciso di rinunciare all’introduzione della nozione presumendo che potessero sorgere problemi di delimitazione difficilmente risolvibili. La nozione di «persona vicina» è prevista tuttavia anche altrove ad esempio nel CO (art. 628 cpv. 2, 663bbis cpv. 5, 663c cpv. 3 e 678 cpv. 1 CO), nell’art. 4ter della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) o nell’art. 58 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).
74 VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 298 N 27.
75 LORANDI FRANCO, (nota 82), pag. 1309.