Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
cimento dei creditori privilegiati comporta sovente il blocco di mezzi finanziari determinanti per il risanamento, ostacolando così notevolmente l’esito positivo di un concordato31. Ecco perché l’avamprogetto limita tale obbligo per accrescere le prospettive di risanamento: l’esecuzione del concordato e, conseguentemente, il soddisfacimento dei creditori collocati in terza classe non vanno dunque più garantiti (art. 306 cpv. 1 n. 2 AP-LEF). Rimane invece immutato l’obbligo di prestare garanzie per i restanti debiti della massa, poiché altrimenti risulterebbe più difficile reperire gli investitori sovente indispensabili per il risanamento e il mantenimento dell’attività commerciale dell’impresa durante la moratoria concordataria. È pure mantenuto l’obbligo di prestare garanzie per i crediti privilegiati.
Per i crediti privilegiati contestati, gli esperti propongono di applicare per analogia l’articolo 305 capoverso 3 AP-LEF. Una garanzia è dunque richiesta soltanto nella misura in cui la fondatezza del credito appaia verosimile. Il giudice del concordato esamina sommariamente il credito senza anticipare la decisione materiale.
c) Contributo dei titolari di quote di partecipazione (art. 306 cpv. 1 n. 3 AP-LEF)
In generale un concordato va a scapito dei diritti dei creditori, i quali rinunciano a una parte dei loro crediti o concedono una moratoria a favore di un risanamento o, nel quadro del concordato con abbandono di una parte dell’attivo, rinunciano a una parte delle loro pretese. La legge attuale per contro non prevede alcun contributo dei titolari di quote di partecipazione. Nei casi di concordato con proposta di dividendo, ciò può risultare sconcertante32. L’avamprogetto propone di ovviare a tale ingiustizia obbligando i titolari di quote di partecipazione a contribuire in modo proporzionale al risanamento nel quadro del concordato ordinario (art. 306 cpv. 1 n. 3 AP-LEF). Il contributo in questione potrebbe, ad esempio, consistere nell’approvazione, da parte degli azionisti, di un aumento di capitale preceduto da una riduzione del capitale. All’occorrenza è tuttavia possibile rinunciare al contributo dei titolari di quote di partecipazione purché gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati che nel quadro del fallimento. Il concetto del titolare di quote è ripresa dalla legge sulla fusione33.
1.2. Impugnazione (art. 307 AP-LEF)
La decisione di omologazione del concordato può essere impugnata mediante ricorso (art. 307 cpv. 1 AP-LEF). Gli esperti – in deroga al principio generale del diritto di procedura (cfr. art. 323 CPC) – propongono di attribuire a tale ricorso l’effetto sospensivo (art. 307 cpv. 2 AP-LEF). Conseguentemente, il debitore è soggetto alla moratoria concordataria anche in sede di ricorso contro la decisione di omologazione. Il concordato o il fallimento è possibile soltanto una volta scaduto inutilizzato il termine di ricorso o conclusa la procedura di ricorso. In caso di rigetto del concordato, il fallimento è considerato dichiarato per legge (cfr. qui appresso art. 309 AP-LEF).
1.3 Comunicazione e pubblicazione della decisione (art. 308 AP-LEF)
È ben vero che l’effetto sospensivo del ricorso ai sensi dell’articolo 307 AP-LEF interrompe l’esecuzione del concordato, ma non ne preclude l’efficacia (cfr. art. 323 CPC). Per questo motivo l’articolo 308 LEF va adeguato: la decisione di omologazione va pubblicata e comunicata ai pertinenti uffici, tra cui ora figura anche l’ufficio dei fallimenti (art. 308 lett. a e b AP-LEF). Gli effetti della moratoria cessano pure allo scadere inutilizzato del termine di ricorso o alla fine della procedura di ricorso (art. 308 lett. c AP-LEF). In questo caso l’avamprogetto si scosta dal diritto vigente secondo cui gli effetti della moratoria cessano soltanto con la pubblicazione della decisione di omologazione.
31 Cfr. rapporto Fase 1, pag. 26 e 29.
32 Cfr. rapporto Fase 1, pag. 26 e 30.
33 Art. 2 lett. g della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus; RS 221.301).