Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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diritto di disdetta avrebbe costituito un’ingerenza eccessiva nel diritto materiale e non si giustifica come istituto generale del diritto in materia di insolvenza. Occorre in ogni caso rispettare il principio dell’indennizzo integrale della controparte. D’altro canto tuttavia, nell’ambito del fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo, un diritto di disdetta straordinario sarebbe di poca utilità se occorre fornire un indennizzo integrale.

3. Proposte dell'avamprogetto

Tali considerazioni hanno dato vita a un nuovo approccio che, per i rapporti obbligatori di durata, fa essenzialmente un distinguo tra la società destinata alla liquidazione (fallimento e concordato con abbandono dell’attivo) e quella da salvare (moratoria concordataria e concordato ordinario).

3.1 Rapporti obbligatori di durata in caso di liquidazione (fallimento e concordato con ab-

bandono dell’attivo)

Gli esperti propongono di rinunciare all’introduzione di un diritto di disdetta straordinario a beneficio della massa del fallimento, ovvero della massa in liquidazione. In caso di liquidazione, la situazione giuridica rimane sostanzialmente immutata. L’avamprogetto prevede tuttavia espressamente nuove regole materiali ed esecutive per trattare in maniera corretta e, se del caso, poter liquidare i rapporti obbligatori di durata esistenti. Possono configurarsi tre casi: l’organo d’esecuzione subentra nel contratto; l’organo d’esecuzione disdice il contratto (secondo le disposizioni materiali applicabili); l’organo d’esecuzione rimane passivo.

-- L’amministrazione del fallimento o i liquidatori hanno in un primo tempo l’opportunità di

subentrare in un rapporto obbligatorio di durata esistente. Tale opportunità è già prevista in forma generale nel diritto vigente (art. 211 cpv. 2 LEF), ma l’avamprogetto la precisa per i rapporti obbligatori di durata (art. 211a cpv. 2 AP-LEF). Qualora si dovesse far uso di tale diritto di surrogazione, i pertinenti crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa. I vecchi crediti – ossia quelli sorti prima della dichiarazione di fallimento – possono invece essere insinuati soltanto come crediti ordinari. Tale precisazione non è del tutto nuova, ma ha almeno il pregio di sancire che tali obbligazioni possono trasformarsi in debiti della massa soltanto dopo l’insorgere dell’insolvenza (in particolare dichiarazione di fallimento). La prassi del Tribunale federale in materia non è uniforme.

-- All’atto pratico tuttavia raramente si assiste a una simile surrogazione a favore del con-

tratto. Nella maggior parte dei casi, l’amministrazione del fallimento o i liquidatori non adottano provvedimenti speciali: rinunciano sia a subentrare al contratto sia a disdirlo (secondo le regole del diritto materiale vigente). A ragione di tale «passività», i contratti continuano semplicemente a essere validi in virtù del diritto civile. Nella pratica tuttavia vi è notevole incertezza sulla sorte da riservare ai rapporti obbligatori di durata e alle singole prestazioni nel quadro della procedura di insolvenza. È per tale motivo che con l’articolo 211a capoverso 1 AP-LEF è istituita una nuova norma per la liquidazione, che permette di liquidare senza complicazioni i rapporti obbligatori di durata non più utilizzati dal fallito e non ancora disdetti. Secondo tale disposizione, il contraente ha la facoltà di far valere le proprie pretese come se fossero crediti ordinari nel fallimento, ma al più tardi entro il prossimo termine di disdetta o fintantoché non sia scaduta la durata determinata del contratto. Nel quadro della liquidazione, la «passività» dell’organo d’esecuzione comporta quindi le medesime conseguenze che nel caso di disdetta (ordinaria) del rapporto obbligatorio di durata. Rimangono ovviamente salve regolamentazioni speciali concernenti la sorte dei contratti in caso di insolvenza.

L’articolo 211a capoverso 1 AP-LEF prevede dunque espressamente che i creditori interessati saranno tenuti a lasciarsi imputare eventuali vantaggi conseguiti durante tale periodo. È ben vero che l’imputazione dei vantaggi è un principio generale che si applica a tutto il diritto privato, ma possono sorgere difficoltà nel caso in cui un contratto è retto da una legislazione straniera che non prevede tale principio. Dal punto di vista formale, il disciplinamento riguardante l’imputazione dei vantaggi andrebbe dunque inserito nella