Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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Parte speciale
Osservazione preliminare
La Parte speciale si suddivide in:
-- proposte di revisione della procedura concordataria (A.);
-- questioni speciali (B.).
A. Procedura concordataria (procedura di risanamento)
I. Avviso di indebitamento e differimento del fallimento
1. Inserimento del differimento del fallimento nella procedura concordataria
L’avamprogetto trasforma la procedura concordataria in un procedimento di risanamento. Nella Fase 1 il collegio peritale aveva constatato che il parallelismo tra il differimento del fallimento (art. 725 seg. CO) e la moratoria comporta doppioni come pure incertezze giuridiche10. È per tale motivo che l’avamprogetto integra la moratoria nella procedura concordataria. L’articolo 725a CO può dunque essere abrogato.
La moratoria non viene quindi semplicemente soppressa bensì estrapolata dal contesto societario e – con l’integrazione nella futura LEF – resa accessibile a tutte le forme societarie11. Di fatto ciò significa che una moratoria concordataria potrebbe venir concessa in semplice qualità di differimento senza necessariamente prefissarsi l’apertura di un concordato giudiziario. Ed è proprio l’articolo 296a capoverso 1 dell’avamprogetto a fare riferimento a tale possibilità: la moratoria può venir sospesa se un risanamento va a buon fine prima dello scadere della moratoria. In effetti tale situazione può verificarsi anche senza la conclusione e l’omologazione di un concordato giudiziario, ad esempio grazie ad accordi extragiudiziari con i maggiori creditori o a misure puramente aziendali, alla stregua di quanto è possibile attualmente nel quadro di un differimento del fallimento. Nell’ambito della procedura concordataria la modifica proposta rende dunque tale opportunità accessibile a tutti.
L’inserimento del differimento del fallimento nella procedura concordataria comporta pure modifiche di natura redazionale: gli articoli 219 capoverso 5 numero 2, 288a numero 2, 331 capoverso 2 e 350 LEF andranno adeguati o stralciati. Ma anche il diritto materiale va adeguato nei casi in cui rinvia al differimento del fallimento12.
2. Mantenimento dell’avviso di indebitamento nel diritto societario
Secondo il diritto vigente, il differimento del fallimento (art. 725a CO) è strettamente connesso al cosiddetto avviso obbligatorio di indebitamento. Il diritto societario materiale disciplina dunque il momento in cui una società è tenuta ad avvisare il giudice per insolvenza e in cui questi può, all’occorrenza, differire il fallimento. Secondo il gruppo di esperti, tale «avviso obbligatorio di insolvenza» deve rimanere disciplinato nel diritto societario anche in futuro (art. 725 CO). Conseguentemente tale obbligo continuerà a sussistere soltanto per alcune forme di società, ossia le società di capitali e le società cooperative. Il collegio peritale ha dunque rinunciato a inserire nell’avamprogetto un «avviso di indebitamento» generalizzato, applicabile a tutte le forme di imprese, anche perché un obbligo di questo tipo sarebbe difficilmente attuabile.
Il collegio peritale propone inoltre di ampliare i motivi che determinano l’avviso obbligatorio di indebitamento al fine di garantire un intervento celere della giustizia. In particolare occorre dare obbligatoriamente avviso al giudice anche in caso di insolvenza della società. Il Consiglio ha già proposto una soluzione differenziata nel messaggio concernente la modifica del
10 Cfr. rapporto Fase 1, pag. 12-14.
11 Cfr. rapporto Fase 1, pag. 18.
12 Ad es. art. 903 cpv. 5 CO e art. 25 cpv. 3 della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0; cfr. allegato).