Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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c) Rimedi giuridici (art. 295b AP-LEF)
La decisione del giudice del concordato può essere impugnata con ricorso secondo l’articolo 316 segg. CPC. A differenza del diritto vigente, l’avamprogetto permette ai creditori di ricorrere sia contro la concessione della moratoria definitiva sia contro la nomina del commissario (art. 295b cpv. 1 AP-LEF) rafforzando così notevolmente la posizione dei creditori. Il ricorso contro la decisione di concessione della moratoria concordataria non può avere effetto sospensivo (art. 295a cpv. 2 AP-LEF)23.
Se il giudice del concordato dichiara il fallimento poiché non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione di un concordato, il ricorso è retto dall’articolo 174 AP-LEF24.
d) Pubblicazione (art. 296 AP-LEF)
La concessione della moratoria definitiva va pubblicata (art. 296 AP-LEF). In tal senso l’avamprogetto riprende il diritto vigente. L’avamprogetto precisa che la concessione della moratoria non va soltanto pubblicata e comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione e al registro fondiario, bensì anche all’ufficio dei fallimenti e al registro di commercio (art. 296 AP-LEF). Tale misura appare giustificata visto che ai sensi dell’articolo 298 AP-LEF durante la moratoria concordataria la capacità di disporre del debitore è limitata.
2.2 Effetto della moratoria definitiva
a) Effetti temporali
Secondo il diritto attuale, gli effetti della moratoria concordataria sui diritti dei creditori sopraggiungono con la decisione di concessione della moratoria, quelli che limitano la capacità di disporre del debitore invece soltanto con la pubblicazione25. A tal proposito l’avamprogetto prevede una semplificazione: per tutti gli effetti fa stato la data della concessione della moratoria26. Come nel caso del fallimento, la decisione di concessione ha dunque effetto immediato. Restano salvi, contrariamente a quanto avviene nel caso del fallimento, i diritti dei terzi di buona fede (art. 298 cpv. 2bis AP-LEF). La buona fede decade con la pubblicazione della moratoria. Dal momento che al ricorso contro la decisione di concessione non può essere attribuito l’effetto sospensivo (cfr. art. 295b cpv. 2 AP-LEF), la moratoria diviene effettiva anche nel caso in cui la decisione di concessione fosse impugnata.
Gli effetti della moratoria non cessano finché non viene sospesa a ragione di un risanamento andato a buon fine (art. 296a AP-LEF), non scade il termine inutilizzato di ricorso contro la decisione di omologazione o non è terminata la procedura di ricorso (art. 308 lett. c AP-LEF) oppure non è stato dichiarato d’ufficio il fallimento (art. 296b AP-LEF).
b) Effetti sui diritti dei creditori (art. 297 AP-LEF)
L'avamprogetto propone di conformare gli effetti della moratoria sui diritti dei creditori a quelli del fallimento per favorire le prospettive di risanamento27.
-- Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il
debitore (art. 297 cpv. 1 AP-LEF). A differenza di quanto statuito dal diritto vigente, tale regola si applica anche a creditori privilegiati. Il soddisfacimento di quest’ultimi è tutelato dall’obbligo di prestare garanzie (cfr. art. 306 cpv. 2 AP-LEF). Non vi è dunque motivo di concedere loro anche il diritto di promuovere un’esecuzione. Viene invece mantenuta l’esecuzione in via di realizzazione del pegno per crediti garantiti da pegno immobiliare.
23 Cfr. per contro art. 323 cpv. 2 CPC.
24 Cfr. cfr. infra Parte speciale, A./III./2.5.
25 Cfr. VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (nota 19), art. 297 N 3 e art. 298 N 13.
26 Lo stesso dicasi per i divieti di compensazione (art. 297 cpv. 4 AP-LEF).
27 Cfr. rapporto Fase 1, pag. 25 e 26 seg.