Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine
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a) Delegazione dei creditori (art. 295a AP-LEF)
Ove le circostanze lo richiedano, il giudice del concordato istituisce una delegazione rappresentativa dei creditori già durante la moratoria concordataria (art. 295a cpv. 1 AP-LEF). Il giudice decide con libero apprezzamento se occorra effettivamente istituire una delegazione dei creditori tenendo debitamente conto della complessità del caso. In linea di principio il giudice si pronuncia in merito nell'ambito della concessione della moratoria definitiva. Se non è escluso che la delegazione dei creditori possa venir istituita successivamente, è invece impossibile istituirla prima o durante la moratoria provvisoria perché quest’ultima dovrebbe svolgersi in modo tacito e perché il giudice non dispone ancora di una panoramica completa dei creditori al momento della concessione della moratoria provvisoria.
I creditori collocati nelle diverse classi devono essere adeguatamente rappresentati in seno alla delegazione. Si pensi in particolare ai rappresentanti dei lavoratori, delle assicurazioni sociali, delle casse pensioni, delle banche, dei fornitori o dei prestatori di servizio, dello Stato e degli obbligazionisti. Per garantire una composizione equilibrata della delegazione, spetta al giudice del concordato nominare i singoli membri. Deve fare in modo che il numero dei membri sia adeguato alle circostanze e non risulti troppo elevato. Infine il commissario deve avere l’opportunità di intrattenere contatti regolari con l’insieme della delegazione.
La delegazione dei creditori esercita la vigilanza sul commissario, che la informa periodicamente sullo stato e sulle prospettive della procedura. La delegazione dei creditori può impartirgli istruzioni (art. 295a cpv. 2 AP-LEF). Infine la delegazione dei creditori autorizza, in luogo del giudice del concordato, gli atti che necessitano del consenso di cui all’articolo 298 capoverso 2 LEF (art. 295a cpv. 3 AP-LEF). Tale competenza garantisce segnatamente il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti gli attivi fissi del debitore. La delegazione dei creditori non ha però alcun diritto di veto, per cui le sue competenze sono meno ampie di quelle previste nel quadro del fallimento (cfr. art. 237 cpv. 3 LEF).
b) Assemblea straordinaria dei creditori (art. 294a AP-LEF)
La moratoria definitiva può durare da quattro a sei mesi, anche se una proroga a 12 o a 24 mesi è possibile (art. 294a cpv. 1 AP-LEF). Per i singoli creditori una proroga significa che per un lasso di tempo abbastanza prolungato non possono rendersi conto della situazione finanziaria effettiva del debitore e ignorano l’esito presumibile dalla procedura. Un’incertezza così prolungata non è tollerabile. Ecco perché, se la proroga dura più di dodici mesi, il commissario è tenuto a convocare un’assemblea dei creditori da tenersi prima dello scadere di nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva (art. 294a cpv. 2 AP-LEF).
Durante l’assemblea straordinaria, il commissario informa i creditori in merito allo stato della procedura, sui motivi della proroga e sulle modalità di prosieguo. I creditori hanno la facoltà di revocare singoli membri o tutti i membri della delegazione dei creditori nominati dal giudice del concordato: Possono inoltre nominare una nuova delegazione dei creditori e un nuovo commissario (art. 294a cpv. 3 AP-LEF). Tale disposizione esercita una certa pressione sul commissario affinché proceda celermente poiché altrimenti deve temere che l’assemblea straordinaria nomini una delegazione dei creditori. Se esiste già un progetto di concordato, il commissario può procedere direttamente alla procedura d’approvazione. In tale caso, in vece dell’assemblea straordinaria dei creditori, interviene quella ordinaria di cui all’articolo 302 LEF. Il debitore è tenuto a intervenire all’assemblea per dare i chiarimenti che gli venissero chiesti (art. 294a cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 302 cpv. 2 AP-LEF).
2.4 Sospensione (art. 296a AP-LEF)
Se durante la moratoria concordataria il risanamento va a buon fine, il giudice del concordato interrompe la moratoria (art. 296a cpv. 1 AP-LEF). Sebbene la concessione della moratoria concordataria sospende il corso degli interessi (cfr. art. 297 cpv. 3 AP-LEF), i creditori non sono tenuti a rinunciare ai loro frutti. Generalmente un risanamento andrà dunque a buon fine soltanto in caso di versamento degli interessi. La revoca della moratoria concordataria equivale alla pubblicazione della concessione.