Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 28 pagine

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Il giudice del concordato decide in una procedura sommaria ai sensi dell’articolo 244 segg. CPC. Convoca pertanto le parti a un’udienza. Si applica inoltre il principio inquisitorio limitato (art. 296a cpv. 2 AP-LEF). Come per l’articolo 294 capoverso 2 AP-LEF, siffatta dichiarazione ha un valore puramente dichiarativo.

La decisione del giudice del concordato può essere impugnata (art. 296a cpv. 3 AP-LEF). Di principio il reclamo non ha effetto sospensivo, ma l’autorità giudiziaria superiore può accordarlo, il che sarà dovrebbe essere opportuno nella maggior parte dei casi (cfr. art. 323 CPC).

2.5 Dichiarazione di fallimento d’ufficio (art. 296b AP-LEF)

Secondo l’avamprogetto il fallimento è dichiarato d’ufficio se è necessario preservare il patrimonio del debitore (art. 296b lett. a AP-LEF) o se manifestamente non vi è prospettiva di risanamento o possibilità di omologare il concordato (art. 296b lett. b AP-LEF). Infine il giudice del concordato può dichiarare d’ufficio il fallimento se il debitore oltrepassa il suo potere dispositivo o contravviene alle istruzioni del commissario, (art. 296b lett. c AP-LEF). In questi casi il diritto vigente prevede la revoca della moratoria e la possibilità per i creditori di chiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 295 cpv. 5 e 298 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 309 LEF, nonché art. 190 cpv. 1 n. 3 LEF). Per i creditori la soluzione proposta dall’avamprogetto ha il vantaggio ch’essi non devono più presentare una domanda di fallimento. Decade dunque l’obbligo di anticipazione delle spese procedurali e la responsabilità per le spese del fallimento (cfr. art. 194 in combinato disposto con l’art. 169 LEF). La tutela dei diritti dei creditori ne esce notevolmente rafforzata.

L’avamprogetto prevede pure altri casi in cui il giudice dichiara il fallimento d’ufficio (art. 293a cpv. 2 e 294 cpv. 3 AP-LEF, ma anche l’art. 725 cpv. 3 e 903 cpv. 2 AP-CO). Dal momento che la dichiarazione di fallimento non riguarda soltanto le società di capitali, le cooperative e le fondazioni, bensì in linea di principio qualsiasi debitore, occorre formulare in modo più generico l’articolo 192 AP-LEF e stralciare l’articolo 190 capoverso 1 numero 3 LEF.

La dichiarazione di fallimento può essere impugnata ai sensi dell’articolo 174 AP-LEF. Tale disposizione va adeguata dal momento che ora un riferimento al giudice del fallimento non è più necessario.

2.6 Ulteriore procedura della moratoria (art. 299-304 AP-LEF)

L’ulteriore procedura della moratoria (art. 299-304 AP-LEF) corrisponde al diritto vigente. Soltanto per la diffida ai creditori, l’avamprogetto prevede un termine più lungo di quello attuale. I creditori disporranno ora di un mese di tempo, e non più di 20 giorni, per insinuare i loro crediti (art. 300 cpv. 1 AP-LEF). Inoltre l’articolo 301 capoverso 2 AP-LEF definisce con maggiore precisione l’avviso che il commissario è tenuto a trasmettere.

IV. Fase di omologazione

1. Omologazione del concordato

1.1 Condizioni

a) Best interest test (art. 306 cpv. 2 n. 1bis LEF)

L’avamprogetto rinuncia a una disposizione specificante che il ricavo della realizzazione o la somma offerta da terzi in caso di concordato con abbandono dell’attivo deve superare l’ammontare conseguibile nel quadro di una liquidazione in via di fallimento (cosiddetto best interest test). Tale condizione non è che un’applicazione concreta della conformità del concordato e non va dunque ripetuta (art. 306 cpv. 1 n. 1 AP-LEF).

b) Soppressione della garanzia per i crediti collocati in terza classe (art. 306 cpv. 1 n. 2

AP-LEF)

Secondo il diritto vigente l’omologazione del concordato presuppone tra l’altro che l’esecuzione del concordato, il soddisfacimento dei creditori privilegiati e i debiti della massa siano sufficientemente garantiti (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF). L’obbligo di garantire il soddisfa-