Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine

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mirano sempre a tutelare dei beni giuridici che la maggioranza della comunità giuridica considera degni di protezione. In tal senso le norme del CP costituiscono l’espressione delle convinzioni di una comunità giuridica. Fermo restando quanto precede, non è tuttavia possibile sanzionare una semplice idea. Un diritto penale che collega una sanzione alla semplice opinione personale del cittadino (Gesinnungsstrafrecht)50 implicherebbe un’intrusione nei pensieri delle persone, contraria, a giusto titolo, ai valori di uno Stato liberale. Infatti il cittadino deve avere la possibilità di riflettere liberamente e formarsi la propria opinione senza subire l’influsso dello Stato. Il proverbio tedesco «Fürs Denken kann niemand henken» (tradotto in italiano: nessuno può essere impiccato per le sue idee) illustra perfettamente tale concetto. È proprio per tale motivo che il diritto penale svizzero punisce soltanto gli atti «espressi» riconoscibili dall’esterno51. Ciò vale anche per il nuovo articolo 261ter AP-CP. È punibile soltanto colui che esprime pubblicamente determinati pareri, ossia colui che non si limita a una riflessione personale, bensì esprime la propria opinione ledendo o minacciando in tal modo altri beni giuridici (ad es. la tranquillità pubblica o la dignità umana in caso di discriminazione razziale).

3.2.3.1 Principio di determinatezza

Il principio di determinatezza (Bestimmtheitsgebot) è sancito dall’articolo 1 CP (nulla poena sine lege certa). Tale principio, che gode di rango costituzionale52, prevede che soltanto i comportamenti espressamente menzionati nella legge possono essere sanzionati, affinché chiunque sia in grado di sapere ciò che è punibile e ciò che invece non lo è. La legge deve essere formulata in modo così preciso da consentire al cittadino di potersi comportare senza violarla e di riconoscere le conseguenze di un determinato comportamento con un grado di certezza adeguato alle circostanze53. Infatti soltanto le leggi il cui tenore costituisce una base sufficientemente solida per l’applicazione del diritto permettono di prevedere le decisioni del giudice. La dottrina e la giurisprudenza non chiedono al cittadino l’interpretazione giuridica esatta di ogni singola caratteristica delle fattispecie. Egli deve tuttavia essere in grado di riconoscere il contenuto essenziale di una norma penale. Nel presente caso è praticamente impossibile definire chiaramente i simboli estremisti, razzisti e che istigano alla violenza e dunque anche attribuire le diverse rappresentazioni - note, poco note e sconosciute oppure nuove e talmente somiglianti da dar adito a confusione – a tali tre categorie. Nonostante a livello giuridico non si possa parlare di violazione del principio di determinatezza se un nuovo articolo 261ter PCP o 171d CPM prevede clausole generali e nozioni giuridiche generiche, occorre tuttavia prendere molto sul serio le obiezioni di fondo sollevate a riguardo di formulazioni delle fattispecie tanto aperte. Per poter concretizzare al meglio il suddetto principio, è sempre opportuno chiedere una formulazione precisa della norma se ciò permette di semplificarne l’applicazione. Poiché la formulazione poco chiara di una norma penale aumenta il rischio che i cittadini, per paura di essere eventualmente sanzionati, si pongano limiti maggiori di quanto non richieda loro effettivamente la norma o che delle persone siano coinvolte a torto in procedimenti penali con tutta una serie di ripercussioni negative per gli interessati stessi anche qualora fossero poi assolti.

50 MAGDALENA RUTZ, Die Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung, Dissertation 1968, pag. 236; cfr. anche la decisione del tribunale d’appello del Cantone di Basilea Città del 24.11.1987, BJM 1988, pag. 210.

51 Si tratta di una caratteristica essenziale della nozione di atto nell’ambito del diritto penale, cfr. in particolare: FRANZ RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3° ed., Zurigo 2007, § 12 N 13; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3° ed., Berna 2005, § 7 N 2.

52 Art. 5 cpv. 1 Cost.

53 Cfr. in particolare: DTF 132 I 49; 128 I 327; 119 IV 242.