Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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tamento incriminato. L’autore deve rivolgersi a una cerchia pubblica di destinatari con l’intento di influenzarli. Se tali condizioni non sono adempite, si è in presenza di una dichiarazione non punibile43. In linea di principio colui che espone dall’abbaino di casa una bandiera con la croce uncinata visibile da tutti non manifesta ancora l’intenzione di fare del proselitismo in pubblico44. Il diritto vigente non qualifica in modo chiaro i simboli che presentano una forte somiglianza con quelli che attualmente sono palesemente riconosciuti come di natura razzista (croce uncinata, saluto nazista) o che negli ambienti di estrema destra sono utilizzati in sostituzione di quest’ultimi, come ad esempio il cosiddetto saluto di Kühnen (Kühnengruss)45 che è una variante del saluto nazista. In occasione di manifestazioni di estrema destra in vece del saluto di Kühnen o del saluto nazista viene sovente anche utilizzato il braccio destro levato con tre dita della mano protese, noto anche come giuramento del Rütli. In tale contesto vanno anche menzionati i simboli seguenti: rappresentazioni numeriche come 88 per «Heil Hitler»
43In merito alla fascia bracciale e alla bandiera con svastica: NIGGLI, Rassendiskriminierung, N 1194;
in merito al saluto nazista: NIGGLI, Rassendiskriminierung, N 1196. Niggli precisa tuttavia in tale contesto: «Se si volesse per contro punire il semplice fatto di indossare tali simboli ed emblemi,
occorrerebbe prendere in considerazione, de lege ferenda, un disciplinamento analoga a quello del § 86a del codice penale tedesco. È quanto è stato fatto con il progetto di legge federale sulle misure contro il razzismo e l’hooliganismo e la propaganda violenta. Tuttavia, sinora il messaggio non è stato allestito sebbene il progetto sia stato sottoposto a consultazione nel 2003 e i pareri pervenuti entro maggio 2003 in merito all’introduzione di una norma penale di questo tipo siano stati prevalentemente positivi.» (trad.)
44Per quanto concerne le dichiarazioni non punibili si veda anche la panoramica della giurispruden-
za cantonale allestita da fedpol:
Decisione nel Cantone di Zurigo del 2001: un gruppo di skinhead si è fermato presso una zona grill pubblica. Conformemente alle testimonianze dei denuncianti, gli skinhead hanno esposto una bandiera svizzera con la croce modificata e stendardi che su un fondo nero recavano una croce bianca o gialla, forse anche una croce uncinata e, al suono di musica militare a tutto volume come all’epoca di Hitler, hanno anche cantato una canzone in cui si parlava di «Resistenza». Uno dei giovani ha pure abbozzato un passo dell’oca e levato il braccio sinistro per il saluto nazista. I cinque partecipanti hanno pure utilizzato dei rami per formare delle croci uncinate che poi hanno fissato sul terreno;
Decisione del Cantone di Basilea Città del 2003: l’imputato ha esposto una bandiera, che raffigurava la croce uncinata delle dimensioni di 120 x 75 cm, dall’abbaino del tetto di casa sua, ben visibile per qualsiasi persona fino al mattino seguente quando è intervenuto il corpo dei pompieri per rimuoverla. In tal modo l’imputato, che nei contatti via e-mail si faceva anche chiamare «SS-
Obergasmeister» e scriveva il saluto (Gruss) «GruSS», ha fatto azioni di propaganda per le idee razziste del nazionalsocialismo;
Decisione nel Cantone di Soletta del 2004: l’11 settembre 2001 l’imputato ha proferito «Sieg Heil» e «PLO Heil» all’interno di diversi esercizi pubblici dopo che i media in televisione avevano riferito degli attentati terroristici a New York. Inoltre è lecito presumere che l’imputato abbia dichiarato in un locale pubblico che la causa degli attentati è da attribuire agli Americani stessi, che gli attentati sono da imputare ai loro contatti con gli ebrei e gli Israeliani e che hanno prestato loro troppo aiuto. In un altro esercizio pubblico l’imputato ha affermato che gli Americani stessi sono la causa di questi attentati e che gli Israeliani hanno ordito il tutto;
Decisone nel Canton Vaud del 2005: su un sito web si potevano vedere delle foto di giovani con la testa rasata. Uno di questi giovani indossava un capo d’abbigliamento con una croce uncinata;
Decisione del Cantone dei Grigioni del 2005: gli agenti della polizia ferroviaria si trovavano presso la stazione di Landquart per controllare i tifosi che tornavano da una partita di disco su ghiaccio. In occasione di questa partita diverse persone hanno scandito «Sieg Heil» nonché «Heil Hitler». In tale occasione gli agenti sono stati importunati da un gruppo di 15-20 persone mascherate. Uno degli imputati ha levato il braccio destro con la mano tesa in segno di saluto nazista e ha urlato più volte «Sieg Heil» nonché «Heil Hitler».
45Il saluto di Kühnen (pollice nonché indice e dito medio protesi per formare una «V» simbolica)
apparve per la prima volta negli anni Settanta in relazione al movimento di estrema destra con la designazione di «Saluto della resistenza». Tale variante doveva permettere di aggirare il divieto di utilizzare il saluto nazista. Nel 1992 al saluto della resistenza veniva dato il nome dell’ex leader neonazista Michael Kühnen.