Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Cost.). Un divieto dei movimenti razzisti, estremisti o che esaltano la violenza fondata sull’articolo 185 Cost. sarebbe possibile unicamente in caso di gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, come nel caso del divieto di Al-Qaida63.
L’articolo 10 capoverso 2 CEDU definisce, in particolare, la «protezione della morale»64, la protezione «dei diritti altrui» nonché dell’«ordine pubblico» come interessi pubblici degni di protezione. Di tali interessi fanno notoriamente parte anche la «protezione della tranquillità pubblica» e la «protezione contro le discriminazioni».
Infine, la norma penale deve tenere conto del principio di proporzionalità e costituire dunque uno strumento adeguato e necessario a tutelare la tranquillità pubblica e la dignità umana nel nostro Paese. Ciò dovrebbe essere il caso di un divieto dei simboli razzisti volti a discreditare o denigrare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione. Inoltre, qualora sorgessero dubbi d’interpretazione nell’ambito dell’applicazione del diritto, il giudice potrebbe tenere conto del carattere fondamentale della libertà d’opinione.
3.2.3.3 Necessità di legiferare
Come già menzionato (cfr. sopra n. 3.1.1) l’utilizzo di simboli razzisti attualmente è punibile ai sensi dell’articolo 261bis CP soltanto se propagano un’ideologia intesa a screditare o discriminare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione e se sono oggetto di propaganda in pubblico. Se però una di queste condizioni manca, ad esempio l’intento di diffonderli a fini propagandistici o l’aspetto pubblico, siamo in presenza di una dichiarazione non punibile. Se, conformemente al tenore della mozione, si volesse rendere punibile anche quest’ultima, sarebbe necessario istituire una nuova norma penale65.
Secondo il diritto vigente, per le autorità di polizia è ad esempio difficile valutare in occasione dei raduni pubblici di estremisti di destra a partire da quante persone questo tipo di comportamento costituisce un atto di propaganda ai sensi della norma penale contro il razzismo. Problemi inerenti alla qualificazione giuridica sussistono anche quando gli estremisti di destra, chiaramente riconoscibili come appartenenti a questi ambienti per il loro abbigliamento, si riuniscono in pubblico, ma non rivendicano tale appartenenza mediante parole o gesti. Pure poco chiaro è infine se il comportamento razzista di alcuni partecipanti a una manifestazione possa venir imputato a tutti gli altri partecipanti alla medesima manifestazione. Ai
63 L’unico divieto che conosce la Svizzera concerne il gruppo «Al-Qaida» e le organizzazioni associate che per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad «Al-Qaida» od operano su suo mandato. Si veda in merito la pertinente ordinanza del 7 novembre 2001 che si fonda sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. (RS 122).
64 Per quanto riguarda la «protezione della morale» la Corte europea dei diritti dell’uomo sinora si è mostrata molto comprensiva per le norme penali statali in particolare per quelle che tutelano contro le oscenità o la blasfemia (cfr. le decisioni menzionate da Poncet, medialex 2001/2, pag. 85).
65 La Svizzera deve presentare regolarmente un rapporto in merito all’adempimento degli obblighi risultanti dalla Convenzione dell’ONU contro la discriminazione razziale ed è oggetto di vigilanza da parte di altri organi internazionali come il Consiglio dei diritti dell’uomo (cfr. in particolare il quarto, quinto e sesto rapporto periodico presentati dalla Svizzera al Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale conformemente all’articolo 9 della Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, CERD/C/CHE/6, § 109). In questo contesto, tali organi hanno ripetutamente raccomandato al nostro Paese di completare l’art. 261bis CP mediante una norma volta a vietare non soltanto i simboli e gesti razzisti, ma anche in particolare i movimenti razzisti (ad es. la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, ECRI, nel suo ultimo Draft Report sulla Svizzera del 2 aprile 2009 e la raccomandazione finale del CERD concernente l’ultimo rapporto della Svizzera, CERD/C/CH/CO/6, § 15).