Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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(il numero 8 sta per l’ottavo numero dell’alfabeto), 18 (Adolf Hitler), 14 (sinonimo per le 14 parole «We must secure the existence of our race and a future for white children») ecc.
L’uso e la diffusione in pubblico di simboli razzisti che propagano un’ideologia tesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione ai sensi dell’articolo 261bis CP non è punibile se non viene fatto del proselitismo in favore di questa ideologia in pubblico.
Pure impunito rimane l’uso o la diffusione in pubblico di simboli di matrice estremista ed esaltanti la violenza, indipendentemente dalla presenza o meno dell’elemento propagandistico.
3.1.2 LMSI
L’articolo 13a LMSI46 prevede la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda che istiga alla violenza. Tale misura di diritto amministrativo permette di sequestrare materiale di propaganda anche senza una sentenza penale. La base costituzionale per la misura risulta dalla competenza della Confederazione per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna. Si tratta di misure preventive per garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché per proteggere la libertà della sua popolazione. Non è invece contemplato il materiale di propaganda di contenuto estremo o razzista che non incita alla violenza. Il materiale di propaganda viene confiscato soltanto se incita concretamente e seriamente alla violenza47. Ciò significa, ad esempio, che le bandiere, gli autocollanti, le Tshirt con la svastica oppure altri oggetti con la croce uncinata o altri simboli razzisti simili non possono essere confiscati in virtù dell’articolo 13a LMSI.
3.2 Disciplinamenti possibili
Per l’attuazione della mozione della CAG-N menzionata in precedenza (cfr. n. 2.7) occorre decidere se optare per una soluzione repressiva o preventiva oppure per ambedue. Tuttavia, nell’ambito della prevenzione, la Confederazione dispone di una competenza legislativa limitata.
Conformemente all’articolo 57 Cost., la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione nell’ambito delle loro competenze. Tuttavia, tale articolo non dice quali compiti risultino da questo mandato comune di protezione e quale livello statale sia competente per quale ambito della sicurezza interna. Ciò significa che, affinché la Confederazione possa legiferare in tale ambito, un’altra disposizione costituzionale esplicita o implicita48 deve precisare le sue competenze nell’ambito della sicurezza. In effetti, ove la Costituzione (Cost.) non assegna competenze alla Confederazione, esse spettano in primo luogo ai Cantoni. La legislazione nel campo del diritto penale compete invece alla Confederazione (art. 123 Cost.).
46 RU 2006 3703, pag. 3704 3709; FF 2005 5009.
47 Art. 17a LMSI; cfr. anche il messaggio concernente la LMSI, FF 2005 5009.
48 Oltre ai disposti costituzionali concernenti il settore specifico, che conferiscono alla Confederazione esplicite competenze legislative, la Confederazione dispone anche di determinate competenze implicite che, senza essere menzionate espressamente, sono strettamente connesse a competenze formali o sono necessarie nella prassi affinché la Confederazione possa adempiere i compiti che le sono stati espressamente conferiti. Nel campo della sicurezza interna tali competenze permettono alla Confederazione di agire senza che le sia stata esplicitamente conferita una competenza a tal fine e di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la propria esistenza o quella dei suoi organi o delle sue istituzioni.