Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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sentazioni o oggetti per scopi religiosi.
Per garantire un’applicazione giuridica equa ed efficiente della disposizione, si auspicava inoltre che un’apposita autorità federale fosse incaricata per legge di tenere una lista continuamente aggiornata contente le rappresentazioni, gli slogan, i gesti e le formule di carattere razzista, nonché di ricevere e controllare le comunicazioni dei Cantoni al riguardo.
2.7 Mozione 04.3224 del 29 aprile 200429 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente l’impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale
Mentre era ancora in corso la valutazione dei risultati della procedura di consultazione del 2003, il 29 aprile 2004 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) esaminò la petizione 04.201030, presentata nel 2003 nell’ambito della Sessione federale dei Giovani, che chiedeva all’Assemblea federale di attuare il divieto di impiegare qualsiasi simbolo che esalti pubblicamente il nazionalsocialismo o il fascismo. Dal momento che il pacchetto legislativo «Legge federale sulle misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta» prevedeva già una nuova pertinente fattispecie penale, la CAG-N si limitò ad approvare la necessità di intervenire in tale ambito a livello legislativo. Non intendeva tuttavia limitare la nuova legislazione penale unicamente all’impiego di simboli di estrema destra. Per tale motivo la CAG-N ha presentato ai sensi dell’articolo 126 capoverso 2 della legge sul Parlamento31 una mozione (04.3224)32 che incaricava il Consiglio federale di presentare al più presto al Parlamento un progetto sulle misure per la lotta al razzismo, alla tifoseria violenta e alla propaganda violenta. Il progetto doveva in particolare rendere punibile l’impiego pubblico di simboli che esaltano i movimenti estremisti, istigando alla violenza e alla discriminazione razziale.
Nel suo parere del 25 agosto 2004 il Consiglio federale propose di accogliere la mozione. Motivò questa sua proposta con il pacchetto legislativo «Legge federale sulle misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta», posto in consultazione già nel 2003, rispondeva in ampia misura alle richieste della mozione33.
Il 7 marzo 2005 il Consiglio nazionale e il 15 giugno 2005 il Consiglio degli Stati approvarono la mozione. Nel corso del dibattito parlamentare34 in merito a tale mozione è stato tra l’altro fatto notare che non tutte le organizzazioni considerate di natura estremista esaltano nel contempo anche la violenza o incitano al razzismo. Era dunque indispensabile che la nuova fattispecie penale prevedesse cumulativamente le tre nozioni contenute nella mozione, ossia «estremista», che «esalta la violenza» e che istiga alla «discriminazione razziale». Poiché se si rinunciasse alla presenza simultanea di queste tre nozioni si includerebbero anche quei
29 Tenore della mozione 04.3224: «Il Consiglio federale è incaricato di presentare al più presto al Parlamento un progetto sulle misure per la lotta al razzismo, alla tifoseria violenta e alla propaganda violenta. Il progetto deve in particolare rendere punibile l’impiego pubblico dei simboli che esaltano i movimenti estremisti, istigando alla violenza e alla discriminazione razziale.». Reperibile in tedesco e francese al sito: <http://www.parlament.ch/i/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20043224>.
30 Boll. Uff. 2005 N 166 segg.; Boll. Uff. 2005 pag. 641.
31 RS 171.10.
32 Boll. Uff. 2005 N 166 segg.; Boll. Uff. 2005 pag. 641 segg.
33 Boll. Uff. 2005 N 166 segg.
34 Boll. Uff. 2005 N 166 segg.; Boll. Uff. 2005 pag. 641 segg.